Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19249 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19249 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 23589-2016 proposto da:
NIA1ONE CARMITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
LIRA 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSITP1 SA UCI Il Th_LA;
– ricorrente contro
INPS

ISTITUTO NAZIONALI”, MILA PRI

NZA

SOCI AIE 80078750587, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA
CUSARI,

RI ,\ 29, presso la sede dell’AVVOC \TURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAUR()
RICCI, ENIAN1. 1 11A CAPANNOLO, CI EMV.NTINA PULI
LUIGI CALIULO;
– resistente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n.

1640/2016 della COME 1 -YAPP11,1,0 di

N/119 01,1, depok;itata il 02/05/2016,;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. .\ DR1AN
DORONZO.

il Tribunale di Benevento ha riconosciuto a Carmelo Maione il diritto
all’assegno ordinario di invalidità e :v lege n. 222/1984 e ha condannato
l’Inps a corrispondere la prestazione con decorrenza dal 1’73/2009;
l’Inps ha proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli
contestando la sussistenza del requisito sanitario;
la Corte d’appello, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza
tecnica d’ufficio e dato atto che dalla consulenza era emerso che il
Maione aveva una riduzione della capacità lavorativa idonea per la
concessione della prestazione richiesta, ha accolto l’appello rilevando
che l’Inps «all’udienza del 23/9/2015 depositava estratto contributivo
dal (Fiale emergeva la sussistenza di un reddito superiore» ai limiti di
legge;
contro la sentenza ricorre il Maione, formulando tre motivi; l’lnps
resiste depositando procura in calce alla copia notificata del ricorso;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti unitamente al decreto di fissazic me dell’adunanza camerale
non partecipata; ,
Considera/o che:
il ricorrente propone tre motivi di ricorso:
-violazione e Usa applicazione delle norme di cui agli aro 1 e 4 1. n.
222/1984: i requisiti per il riconoscimento dell’assegno ordinario di
invalidità sono costituiti dalla riduzione della capacità di lavoro a meno
di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore e dal
Ric. 2016 n. 23589 sez. ML – ud. 03-07-2018
-2-

rilevato che:

’4

requisito contributivo: il requisito reddituale è estraneo alla fattispecie,
non previsto dalla norma se non, ai soli fini della …integrazione al
minimo dell’assegno di invalidità;
-violazione e falsa applicazione degli arti. 329 cod.proc.civ. e 2909
cod.civ.: l’appello dell’Inps aveva riguardato esclusivamente il requisito

– violazione e falsa applicazione degli arti. 115 cod.proc.civ., 416
cod.proc.civ., l,. 222/1984: l’inps aveva contestato il giudizio del
tribunale esclusivamente sotto il profilo del requisito sanitario, senza
sollevare obiezioni in ordine al requisito economico, peraltro non
prescritto dalla legge;
i motivi sono manifestamente fondati:
è stato infatti già affermato da questa Corte (Cass. 12/01/2006, n.
443); che «In materia di invalidità pensionabile, l’accertamento,
contenuto nella sentenza di accoglimento della domanda di assegno di
invalidità, si estende a tutti gli elementi che concorrono) ad integrare,
per legge, la fattispecie costitutiva del diritto all’assegno e, quindi, non
solo al requisito sanitario, ma anche al requisito assicurativo e
contributivo per l’accesso alla stessa prestazione. Ne consegue che
l’impugnazione, ove investa la sussistenza di uno solo dei due requisiti,
non preclude la formazione del giudicato, quantomeno implicito»;
il principio è stato ripreso di recente in una fattispecie sovrapponibile a
quella in esame, in cui si è affermato che «l ,a circostanza della mancata
impugnazione della decisione di primo grado, (anche) sotto il profilo
della carenza del requisito contributivo non è stata in alcun modo
contrastata dall’IN PS nelle difese svolte nel controricorso. Consegue
che, in difetto di specifica impugnazione da parte dell’IN PS, sulla
sussistenza di tale requisito, siccome relativa ad un indispensabile
premessa o presupposto logico – giuridico della decisione di primo
Ric. 2016 n. 23589 sez. ML – ud. 03-07-2018
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sanitario sicché sugli altri requisiti si era foirmato il giudicato implicito;

grado, di accoglimento della dotnanda, deve ritenersi formato il
giudicato (implicito)» (Cass. 3/5/20&6, n. 8746, che richiama Cass. n.
924/1999);
infine, deve rilevarsi che i requisiti previsti dalla legge per

il

riconoscimento della prestazione in esame sono il requisito sanitario e

solo ai fini dell’integrazione al trattamento minimo ((:ass. n.
14823/2005; Cass. 2001, n. 1458, nelle motivazioni);
conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata
per un riesame della fattispecie alla luce dei principi di diritto su
affermati.
P.Q.1\1.
1,a Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2018
11 Presidente estensore
Dott. Adriana Doronzo

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DZPCISITATO IN CANCELLERIA
19
Roma,

Luo.But

quello contributivo-assicurativo, laddove il requisito reddituale opera

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