Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19249 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19847/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato LUIGIA D’AMICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA RIVADOSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE BRESCIA;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2969/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS,

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, F.S., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, reso dalla competente Commissione territoriale. Innanzi alla Commissione il richiedente aveva narrato di avere lasciato il Bangladesh nell’agosto 2016 a causa di una falsa accusa di tentato omicidio mossa contro di lui e altre diciotto persone appartenenti alla sua famiglia da un uomo potente di nome K.H. che si voleva impossessare di un terreno di proprietà della famiglia; per questo motivo si era trasferito a (OMISSIS) dove aveva saputo che K.H. aveva minacciato di spaccargli le gambe e di uccidere lui e la sua famiglia se fossero tornati al villaggio; il (OMISSIS) K. aveva denunciato F.S. e i suoi cugini perchè questi minacciavano di ucciderlo; F.S. è dunque espatriato il (OMISSIS) insieme a tre famigliari senza rivolgersi alle autorità del suo Paese sapendo che non sarebbero stati ascoltati in quanto poveri.

Con decreto n. 2969 del 27 maggio 2019 il Tribunale rigettava il ricorso.

2. Avverso il decreto di rigetto F.S. propone ricorso per cassazione.

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi:

a) Il primo motivo contesta “violazione di legge e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 (con riferimento alla mancata cooperazione del giudice nella verifica dei presupposti in fatto per la concessione di una misura di protezione), dei principi in tema di onere della prova nonchè sul valore probatorio dei documenti prodotti, omessa attività istruttoria, omesso esame e valutazione del parere del pubblico ministero, contraddittorietà della motivazione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il Tribunale ha violato il dovere di cooperazione, alla cui stregua ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese d’origine del richiedente, informazioni peraltro fornite dalla Commissione Nazionale agli organi giurisdizionali, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, tanto più che il ricorrente ha provato il fatto di essere destinatario di una denuncia penale e di essere ricercato, producendo la denuncia in lingua originale e tradotta in lingua italiana, e che secondo il parere del pubblico ministero non sussistevano cause ostative all’accoglimento del ricorso.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente lamenta come il Tribunale, a fronte dell’allegazione di fatti credibili, non abbia svolto il proprio dovere di cooperazione. In tal modo non considera che, invece, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente erano incongruenti e non plausibili e ha così escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in coerenza con l’orientamento di questa Corte secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario – per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – un approfondimento istruttorio officioso (v., ex multis, Cass. 15794/2019). Quanto alla protezione sussidiaria di cui dell’appena citato art. 14, lett. c), il Tribunale ha evidenziato che “il ricorrente non ha mai nemmeno lontanamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata o indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato” (v. al riguardo Cass. 3016/2019, per cui “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda”) e ha comunque valutato la situazione del Bangladesh, sulla base di informazioni recenti e affidabili (v. l’elenco alla p. 4 del provvedimento). Quanto alla denuncia (e va sottolineato che la denuncia non rientra negli atti di persecuzione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, che indica invece i provvedimenti di polizia o giudiziari “discriminatori per loro natura o attuati in modo discriminatorio” e le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie), il documento è stato esaminato dal Tribunale, che non l’ha ritenuta rilevante e che ha sottolineato come lo stesso richiedente l’abbia ritenuta ininfluente (p. 3 del provvedimento); nè può ritenersi che il Tribunale fosse vincolato al parere del pubblico ministero, menzionato alla p. 3 del provvedimento impugnato.

b) Il secondo motivo lamenta “violazione e/o errata applicazione di legge (in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3) in tema di valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo e della documentazione prodotta, errato o omesso esame e/o interpretazione di elementi decisivi della controversia e/o della documentazione rilevante ai fini della decisione e oggetto di discussione tra le parti, contraddittorietà della motivazione e della decisione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Il Tribunale ha ignorato “elementi fondamentali e decisivi che avrebbero potuto condurre la stessa Autorità a conclusioni diverse”: lo stato di povertà del richiedente, che sarebbe condizione di vulnerabilità che può giustificare il riconoscimento di forme di tutela; la grave accusa subita di tentato omicidio che espone il ricorrente al grave e concreto rischio di incarcerazione in un Paese in cui sono applicati ai detenuti torture e trattamenti inumani; il grado di scolarizzazione del ricorrente, che lo porta ad essere di fatto analfabeta; elementi che, se legati alla situazione politico-sociale del Bangladesh, darebbero “un quadro eloquente della situazione di grave vulnerabilità e pericolo in cui verrebbe a trovarsi il richiedente in caso di rimpatrio”.

Il motivo, che sovrappone rilievi concernenti il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e di quella umanitaria, non può essere accolto. Lo stato di povertà non è elemento fondamentale e decisivo (ad avviso di questa Corte, infatti, “la protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge e in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente; ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico”, così Cass. 3681/2019); la (falsa) accusa di tentato omicidio è stata esaminata dal Tribunale, che l’ha ritenuta non plausibile (p. 3 del provvedimento impugnato); il grado di scolarizzazione, menzionato dal Tribunale a p. 1 del decreto, non è di per sè elemento decisivo al fine del riconoscimento di una forma di protezione.

c) Il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione delle norme di diritto e in particolare delle disposizioni di legge sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per quanto concerne la protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul riconoscimento della protezione umanitaria e/o protezione per casi speciali, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”: in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato, il Tribunale avrebbe potuto-dovuto verificare, utilizzando i propri poteri istruttori, il fatto che il ricorrente non solo è ricercato dalla polizia del proprio Paese, ma anche che rischia concretamente un’incarcerazione per un grave reato, non rilevando che l’agente persecutore non sia un soggetto statuale; quanto alla domanda di protezione sussidiaria, i fondati motivi di subire un grave danno nel caso di ritorno nel Paese d’origine sarebbero evidenti nella situazione personale del ricorrente ove alla violenza diffusa non si è contrapposta alcuna reazione delle autorità statuali, senza contare che lo stesso decreto è contraddittorio laddove prima riconosce la criticità della situazione del Bangladesh sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e poi nega al richiedente ogni forma di protezione; infine, circa la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale non ha valutato il pericolo per il richiedente di essere sottoposto a torture e/o a pene inumane e/o degradanti in caso di rientro nel proprio Paese, nè ha considerato che è “stato iniziato un buon percorso di integrazione” e che in Libia, Paese di transito, ha subito “trattamenti inumani o degradanti”.

Il motivo, che in parte ripropone argomenti già avanzati nei primi due, non può essere accolto:

– si ripropone il profilo del mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, su cui supra sub a; va precisato che la vicenda del ricorrente (legata alla proprietà di un terreno) è una vicenda privata e al riguardo questa Corte afferma che “le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)” (così Cass. 9043/2019);

– si propone, in relazione al rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di ritorno in Bangladesh, la situazione personale, situazione personale che il Tribunale ha ritenuto non credibile (supra sub a) e si evidenzia una contraddizione nella motivazione del decreto che questo non presenta (avendo il Tribunale affermato che, nonostante la situazione del Bangladesh presenti criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, non vi è però una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata);

– per la protezione umanitaria si deduce una situazione di pericolo in caso di rientro in relazione a una vicenda, come si è detto, privata e ritenuta non credibile dal Tribunale (supra sub a e sub b); si allude in modo del tutto generico, privo di alcun riferimento, al percorso di integrazione in Italia e a “trattamenti inumani e degradanti” subiti in Libia.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Seconda Sezione Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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