Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19249 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. II, 07/07/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2942/2016 proposto da:

B.L., V.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GRAZIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO RAGOGNA,

MANLIO CONTENTO;

– ricorrenti –

contro

G.S., A.F., P.M., A.B.,

G.F., A.N., F.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLA TURINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUCA COLOMBARO;

– controricorrenti –

e contro

T.P., V.A., Z.L., C.L.,

M.T., AN.LU., CI.LA., S.L., D.P.L.R.,

D.P.L.E., BO.MA., R.D.,

GR.AD.TE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 459/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 459/2015, pubblicata il 21 luglio 2015, ha rigettato l’appello proposto da V.G. e B.L. avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 765 del 2012, e nei confronti di Z.L., T.P. e V.A., C.L., M.T., An.Lu., Ci.La., S.L., D.P.L.R., D.P.L.E., Bo.Ma. e R.D., A.B., A.N., A.F., P.M., F.A.M., G.F., G.S., Gr.Ad.Te..

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da V.G. e B.L. – proprietari dell’immobile con annesso terreno sito in (OMISSIS) (in catasto al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS)), a confine con il fiume (OMISSIS) – i quali avevano esercitato l’actio negatoria servitutis nei confronti di alcuni proprietari delle abitazioni collocate a monte del predetto fiume, lamentando che C.L. e An.Lu. avevano realizzato abusivamente una nuova condotta, che veniva utilizzata anche da altri proprietari delle abitazioni collocate lungo il lato sinistro della Via (OMISSIS), e che sfociava sul (OMISSIS) attraversando il fondo degli attori.

Assunta l’abusività della condotta, gli attori avevano domandato la sua rimozione ed il rispristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.

1.2. Il Tribunale, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio, rigettò sia la domanda degli attori sia le riconvenzionali di usucapione proposte da alcuni convenuti.

2. La Corte d’appello, adita dagli attori, nella contumacia di F.A.M., G.F., G.S. e Gr.Ad.Te., ha confermato la decisione.

2.1. La Corte territoriale ha rilevato che nessuno dei fondi di proprietà degli appellati risultava allacciato alla condotta; che il deflusso delle acque sul fondo degli appellanti, ove esistente, doveva ritenersi legittimo ai sensi dell’art. 913 c.c.; che non vi era prova di modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, sicchè non sussistevano i presupposti dell’actio negatoria servitutis.

3. V.G. e B.L. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resistono con controricorso A.B., A.N., A.F., F.A.M., G.S., G.F.. Non hanno svolto difese in questa sede T.P. e V.A., Z.L., Bo.Ma. e R.D., C.L., An.Lu., S.L., D.P.L.R., D.P.L.E., Ci.La., M.T., Gr.Ad.Te.. In prossimità della Camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino dei luoghi.

I ricorrenti contestano il ritenuto assorbimento della domanda di riduzione in pristino nel rigetto dell’actio negatoria servitutis sul rilievo che, anche nella prospettiva decisoria adottata dalla Corte d’appello secondo cui non vi era prova di asservimento, la condotta realizzata abusivamente insisteva sul fondo di loro proprietà, e doveva essere rimossa.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 913,1063,1067,1068,1073 c.c. e si contesta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la realizzazione di una condotta che affiancava l’originario fossato era stata accertata dal Tribunale sulla scorta della CTU, che ne aveva datato il posizionamento sulla base dei materiali utilizzati in un arco temporale dal 1988 al 1994i1 (pagg. 15 e 16 della sentenza).

A fronte di tali emergenze la Corte d’appello, non solo non aveva ritenuto sussistente l’asservimento lamentato, ma aveva introdotto il tema del deflusso naturale delle acque, che non era pertinente, così incorrendo nella erronea l’applicazione dell’art. 913 c.c..

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato le contestazioni formulate dagli appellanti alla ricostruzione dei luoghi contenuta nella sentenza di primo grado, avuto riguardo alla qualificazione della nuova condotta come “deviazione del fossato”, e all’assenza di allacciamenti alla nuova condotta da parte dei convenuti.

4. I motivi secondo e terzo del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

4.1. L’actio negatoria servitutis è stata rigettata dalla Corte d’appello sul rilievo della mancanza di allacciamenti alla nuova condotta da parte di alcuni dei proprietari dei fondi a monte, e della “irrilevanza” degli allacciamenti di alcuni altri proprietari dei fondi a monte.

Il primo argomento è all’evidenza erroneo.

L’actio negatoria è azione a difesa della proprietà, che l’ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall’asservimento.

Perchè il proprietario agisca in negatoria non è richiesto che vi sia esercizio attuale della servitù, essendo sufficiente che vi siano opere preordinate a quell’esercizio, e così “la domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l’attore assume essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata actio negatoria servitutis condotta a tutela della libertà del fondo” (Cass. 15/06/1982, n. 3637).

Si comprende, perciò, che il mancato allacciamento alla condotta – neppure di tutti i proprietari dei fondi a monte, e comunque da epoca coincidente con l’inizio della causa – non può assumere rilevanza ai fini della verifica dei presupposti dell’actio negatoria.

4.2. Oscuro risulta poi il ragionamento che la sentenza impugnata ha svolto sul deflusso naturale delle acque meteoriche attraverso il fondo degli odierni ricorrenti, a partire dal rilievo che alcuni dei fondi a monte “sono (o erano)” allacciati alla “nuova condotta”, mentre non lo erano altri.

5. In conclusione, nessuno degli argomenti utilizzati vale a chiarire le ragioni per cui il posizionamento della nuova condotta non avrebbe realizzato un asservimento di fatto, nè perchè la condotta, se anche non utilizzata attualmente, debba rimanere collocata sul fondo degli odierni ricorrenti.

6. Le considerazioni fin qui svolte valgono anche a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

6.1 Il rigetto dell’actio negatoria comporta il rigetto della domanda di riduzione in pristino, che non è una domanda diversa, ma è “la domanda” con la quale il proprietario agisce a tutela della libertà del suo fondo.

Non sussiste pertanto la denunciata omissione di pronuncia.

7. All’accoglimento dei motivi secondo e terzo segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA