Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19248 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12690-2014 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TANIA

AMARUGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANDREA DE CESARIS giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1502/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’1/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Presidente Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c., n. 3:

“1. – Con sentenza n. 1502/13 la Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta da D.F. contro la sentenza n. 833/12 del Tribunale di Grossetto, che l’aveva condannato al rilascio di un immobile sito in (OMISSIS), in favore di G.A.. Nel rigettare i corrispondenti motivi di gravame la Corte territoriale osservava che erano stati effettuati due tentativi di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 uno ad istanza del D. ed un altro ad istanza della G., cui il D. non aveva aderito; che peraltro detta norma era stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte cost. n. 272/12; che la notifica della citazione di primo grado era avvenuta regolarmente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la residenza del D., con invio di lettera raccomandata a.r. e annotazione di omesso ritiro della stessa nel termine di 10 gg. dal deposito;

che la conseguente dichiarazione di contumacia risultava nella sentenza di primo grado, e che, peraltro, l’omessa dichiarazione di contumacia in prima udienza non determinava alcuna nullità, ma solo un’irregolarità processualmente irrilevante.

2. – Per la cassazione di tale sentenza D.F. propone ricorso, affidato a due motivi.

2.1. Resiste con controricorso G.A..

3. – Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto che a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 98 del 2013, di conversione con modificazioni del D.L. n. 69 del 2013, la mediazione civile è tornata ad essere obbligatoria quale condizione di procedibilità.

3.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè aggredisce un’affermazione espressa ad abundantiam dalla Corte territoriale (sull’inammissibilità dell’impugnazione di argomentazioni svolte ad abundantiam ovvero di meri obiter dicta, cfr. per tutte Cass. n. 22380/14).

4. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 164, 290, 291 e 292 c.p.c., in quanto a) il giudice di primo grado non avrebbe verificato la regolarità della notifica, da effettuare alla prima udienza, nè ha mai dichiarato la contumacia del convenuto; e b) non sarebbe stato allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata.

4.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

4.1.1. – Inammissibile perchè non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, lì dove quest’ultima ha accertato che la dichiarazione di contumacia risulta dalla sentenza di primo grado.

4.1.2. – Infondato perchè non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sè causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria (Cass. n. 20406/13).

4.1.3. – Ancora, inammissibile perchè l’allegazione dell’avviso di ricevimento delle raccomandata inviata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. risulta dalla sentenza d’appello e tale affermazione non è specificamente contrastata dal motivo, che si limita a richiamare la necessità che l’avviso sia allegato agli atti.

5. In conclusione, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., comma 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria.

2.1. – Vista la comunicazione trasmessa via fax dal difensore del ricorrente il 25.5.2016, che ha dichiarato l’avvenuto decesso di quest’ultimo “ai fini dell’interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.”, è appena il caso di ricordare che – com’è noto – in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (cfr. da ultimo e fra le tante, Cass. n. 1757/16).

3. – Pertanto, s’impone il rigetto del ricorso.

4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

5. – Ricorrono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.300,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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