Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19248 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19248 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18073-2016 proposto da:
RI I( IONE CAI ABRIA in persona del Presidente

pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VI.A SABOTINO 12, presso lo
studio dell’avvocato) GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANNA P. \ 01,i\ DE M ASI
– ricorrente contro
/URLO FRANCIS(:A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI ITh.TTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato \NDIZIA
CLAUDIO MAGGISANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROSARIO CI URLANO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTI D’APPV1,1,0 di
C ATANZARO., depositata il 17/0Q/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. .\ 1)R1AN1\
DORONZO.

Francesca Zurlo, dipendente della Regione Calabria, ha aderito alla
proposta di esodo anticipato incentivato prevista dalla legge regionale n.
8 del 2005 (art. 7).
In forza di tale disposizione e della detta adesione ha percepito
un’indennità supplementare “pari ad otto mensilità della retribuzione
lorda spettante per ogni anno derivante dalla differenza fra a 65 anni e
l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”.
Lamenta che nella determinazione di tale indennità, e, ciuindi, della
retribuzione lorda da porre a base del calcolo, la Regione non ha inserito
la ciuota di 13′ mensilità.
I ,a Regione ha opposto al riguardo la correttezza del calcolo, in
considerazione della norma di interpretazione autentica contenuta
nell’art. 44, comma secondo, della legge regionale n. 15/2008.
Nelle more del giudizio è intervenuta la Corte costituzionale che con la
sentenza n. 271/2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44.
11 ‘1 ‘ribunale. ha così accolto la domanda.
I ,a sentenza è stata impugnata dalla Regione e la Corte d’appello di
Catanzaro ha rigettato l’appello ritenendo che l’intervento della Corte
costituzionale avesse determinato la caducazione della disposizione
normativa e quindi la nullità della clausola contenuta nell’art. 5 del
contratto di risoluzic me consensuale nella quale l’indennità era stata
computata senza includere la 13″ mensilità, e che tale nullità, in quanto
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Rilevato che:

parziale e rilevabile d’ufficio, comportasse la sostituzione di diritto della
clausolA, viziata con cluantg disposto nella stesa disposizione di..legge
violata (art. 7 1. n. 8/2005).
Contro la sentenza, la Regione Calabria propone ricorso per cassazione,
sostenuto da sei motivi, cui resiste con controricorso la controparte.

comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio non partecipata.
Considerato che:
1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7, comma 6°, della legge regionale n. 8/2005, e
sostiene che nella nozione di retribuzione mensile lorda contenuta
nella norma citata non può essere ricompreso il rateo della 13a
mensilità, essendo la stessa desunta dalle norme della contrattazione
collettiva (art. 52, comma 2, lett. C.( .N 14/9/2000);
‘1.2. con il secondo motivo) la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’arti 322 del cod.civ. rilevando che la sentenza della
Corte Costituzionale n. 271 del 2011, in quanto intervenuta
successivamente all’accordo concluso tra le parti, non poteva incidere
su un rapporto già esaurito regolato dall’autonomia contrattuale che
ben può esprimersi attraverso atti di rinuncia: con l’accettazione della
risoluzione del rapporto di lavoro in cambio del pagamento di una
somma di denaro dettagliatamente indicata in una scheda di calcolo
allegata al contratto, il dipendente aveva consapevolmente rinunciato
all’inclusione della 13″;
1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 101
c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ. e
lamenta che il rilievo ufficioso della nullità parziale del contratto

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La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata

imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione non
sollevata dalle parti;
1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1372 cod.civ., giacché la fonte del diritto di
credito del lavoratore era costituito dall’accordo sottoscritto dalle parti,

anche il

canium

della pretesa, precludeva al giudice ogni

provvedimento di rimozione o correzione del dato contrattuale;
1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419, comma 2°, cod.civ., e art. 4,
comma 5, 1. n. 297/1982, ribadendo quanto già sostenuto nei
precedenti motivi;
1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod.civ. e dell’art. 30 della l,. Cost.
n. 87/1953, rilevando l’ininfluenza della sentenza della Corte
costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa era intervenuta su
un rapporto già esaurito.
2. I motivi che si affrontano congiuntamente in considerazione della
evidente connessione che li lega sono infondati, oltre a presentare
evidenti profili di inammissibilità. Linammissibilità sta nel rilievo che
nella sentenza impugnata – in cui si dà atto che con l’unico motivo di
appello la regione aveva censurato la sentenza di primo grado nella
parte in cui aveva ritenuto incluso nel calcolo dell’indennità
incentivante la 13′ mensilità (pag. 2 della sentenza) – non vi è traccia di
questioni inerenti ad un’implicita rinuncia del lavoratore alla inclusione
del rateo di 13^, e la parte non deduce in quale fase del giudizio, con
quale atto e in quali termini la questione, che involge un’indagine
fattuale circa la reale volontà delle parti in un atto negoziale la

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cui era allegata la scheda di calcolo, e la sottoscrizione, involgendo

questione sarebbe stata prospettata (v. Cass. 15/04/2013, n.9054; Cass.
18/10/2013, n. 23675; Cass,, 09/10/2012, n. 1.Z168).
2.1. Accanto a tali carenze, che rilevano sotto il profilo
dell’ammissibilità dei motivi, va ricordato che, per orientamento
costante di cluesta Corte, ribadito anche dalla recente pronuncia che si

n. 1748), la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga
una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini
generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in
relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del
relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione,
che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113
c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione
del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze
desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza
di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente
intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (e:\.- fint/tis Cass.
8293/2007, 11536/2006, 20156/2004, 9497/2001). Un siffatto
accertamento non risulta essere stato compiuto dai giudici di merito né
risulta che la questione sia stata devoluta alla loro cognizione, con la
conseguenza che i motivi in esame fondati sulla presunta rinuncia del
lavoratore devono ritenersi immeritevoli di accoglimento.
3. Delle altre questioni prospettate nel ricorso si è occupata la recente
sentenza di questa Corte (n. 1748/2017), alle cui motivazioni questa
Corte rinvia, in quanto integralmente condivise.
4. 1,’ indennità incentivante di esodo fu introdotta dall’ art. 7 c. 1 della
R. Calabria n. 8 del 2005.
Fu previsto che la misura della indennità dovesse essere determinata
sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di
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è espressa sulla medesima cluestione oggi in esame (Cass. 24/1/2017,

cessazione del rapporto di lavoro e corrisposta alle scadenze di cui ai
commi Ide_ 4.

li comma 7 autorizzò la Giunta Regionale ad emanare, nel rispetto del
termine di cui al collima 2, ove necessarie, apposite direttive per
l’applicazione della disposizione.

recante criteri applicativi della Legge Regionale 2.3.2005, n. 8 art. 7,
stabilì che l’indennità in questione rappresentava un incentivo all’esodo
ed aveva carattere aggiuntivo rispetto alla indennità di fine servizio, ed
era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di
compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di
quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la
particolare gravosità delle mansioni richieste ” (esempio indennità di
struttura)”, precisando, che per retribuzione lorda spettante alla data
della risoluzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’applicazione dell’art.
7 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, si dovesse intendere la
retribuzione spettante al dipendente in forza delle disposizioni
legislative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali, ancorché
maturata e non ancora corrisposta o derivante da rinnovi contrattuali
con efficacia retroattiva con riferimento alla data di cessazione, ovvero
nel caso operasse la facoltà della amministrazione di scaglionare
l’esodo, alla data di effettiva interruzione del servizio in relazione alle
esigenze di servizio.
4.2. L’articolo n.44 della L. R. 13 giugno 2008 n. 15 del 2008, recante
interpretazione autentica art. 7 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, ha
disposto che l’articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005,
n. 8, deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante
alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini
della definizione della indennità supplementare prevista nella
tic. 2016 n. 18073 sez. ML – ud. 03-07-2018
-6-

4.1. La Giunta Regionale con la delibera del 30 maggio 2005 n.532,

medesima legge, è eluda individuata, per il personale in posizione non
dirigenziale alla cessazione volontaria dal,servizio, all’artico10,52, lettera
c), del CCN1_, 1999 e successive modifiche con esclusione nella
determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità
e retribuzione di risultato.

dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 appena richiamato, sul rilievo che sia
il dato normativo costituito dall’ art. 7 c. 6 della I,. R. n. 8 del 2005, sia
la delibera attuativa del 30.5.2005 n. 532 , orientavano nel senso che
nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima
mensilità.
Tale interpretazione è conforme anche ai precedenti di questa Corte, la
quale ha sempre ribadito che la 13a mensilità ha natura retributiva
(Cass. n. 22760/2010; Cass. n. 18.999/2010), sicché essa rientra nel
concetto di retribuzione mensile lorda, in quanto dotata di tutti i
requisiti di fissità, continua attività, costanza e generalità, peraltro
precisati nella delibera della Giunta regionale della 30 maggio 2005, n.
532.
4.4. 1,a stessa Corte costituzionale ha altresì precisato che la mancata
espressa inclusione della 13″ mensilità tra le voci contenute al punto 11
del provvedimento della giunta regionale è irrilevante dal momento
che al punto primo si fa riferimento allo stipendio tabellare cui è
strettamente inerente la 13″ mensilità, soprattutto in. presenza di
un’espressione come “retribuzione lorda” con i caratteri desumibili sia
dalla norma che dalla giunta regionale.
5. 1,a Corte territoriale, nel prendere atto della dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell’art. 44, ha fatto propria l’interpretazione
del giudice delle leggi del citato art. 7 cd ha così affermato che nel
concetto di retribuzione lorda ivi previsto deve essere inclusa la 13″
Ric. 2016 n. 18073 sez. ML – ud. 03-07-2018
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4.3. 1,a Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 2011 ha

mensilità: è dunque il dato stesso normativo, nell’unica sua
inkerpretazione possi4ile (dato cui la (Lorte costituzionale..0.ggiunge i
criteri elaborati dalla regione nella delibera della giunta), che depone
nel senso della fondatezza della pretesa del ricorrente, a nulla rilevando
che il contratto non preveda espressamente il rateo della 13′ mensilità,

essendo quest’ultimo strettamente inerente alla nozione di stipendi() o
salario ed è dunque compresa nella nozione di stipendio tabellare, di
cui anche alla delibera della giunta regionale.
5.1. In questa prospettiva, la declaratoria di nullità della clausola n. 5
pronunciata dal giudice è del tutto impropria giacché essa, nella misura
in cui non prevede direttamente la regolamentazione della misura
dell’indennità, escludendo o includendo la 13″, non si pone in
contrasto con alcuna norma inderogabile ma attraverso la tecnica del
rinvio per re/a/ione/n rimanda a quanto dispone l’art. 7, che deve essere
interpretato nel senso su indicato. i a declaratoria di nullità ha dunque
valenza di una affermazione incidentale, fatta piuttosto ad abbondanza,
che in quanto tale non incide sulla correttezza dell’impianto della
motivazione né sul dispositivo, che risulta pertanto conforme a diritto
sicché non va a disposta la cassazione della sentenza (art. 384, ultimo
comma, cod.proc.civ.).
5.2. Rimane così assorbita la questione interente alla mancata
attivazione del contraddittorio, peraltro infondata dal momento che
.nella sentenza impugnata si dà atto che con l’ordinanza. pronunciata
all’udienza del 2/2/2016 la questione della nullità è stata sottoposta al
contraddittorio delle parti, le quali hanno interloquito con note scritte,
e tale affermazione non è stata affatto censurata.
6. Anche sull’ultimo motivo, va richiamato il precedente di questa
Corte (n. 1748/2017), che ha ribadito che le pronunce di accoglimento
del giudice delle leggi — dichiarative di illegittimità costituzionale
Ric. 2016 n. 18073 sez. ML – ud. 03-07-2018
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eliminano la norma con effetto “ex tune, con la conseguenza che essa
nolo. è più applicabikz, indipendentemetà,te dalla circostanza che la
fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della
decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto
l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale,

costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti
dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti
ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del
giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega
il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate
preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente
investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia
d’incostituzionalità. (tra le più recenti, Cass.321/2016, 20100/2015,
289/2014, 355/2013). Nella fattispecie in esame l’effetto preclusivo
non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio
avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di
quantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla
legge n. 8 del 2005 e successivamente illegittimamente, secondo quanto
statuito dalla Corte Costituzionale, modificati art. 44 c. 2 della I,.
R. n.8 del 2015 (in tal senso, Cass. n. 1748/2017, cit.).
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la Regione deve
essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che
si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della
controversia.
\i sensi dell’art. 13 c. 1 (parer del D.P.R. n. 115 del 2002 , deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Ric. 2016 n. 18073 sez. ML – ud. 03-07-2018
-9–

procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto

,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spe4e del presente git,Qizio, liquidate in4 .- .;uro 1.600,00 per compensi
professionali e Curo 200 per esborsi, oltre 15′,/o per spese generali
forfetarie, e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 con ima i quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato) pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 —bis dello
stesso art. 13
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale non partecipata del 3
luglio 2018
Il Presidente estensore
Dr. Adriana Doronzo
kecccb/UCU

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

1 9 LUG, 2018

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

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