Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19248 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19851/2019 proposto da:

K.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato LUIGIA D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LOREDANA RIVADOSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2942/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. K.A.F., cittadino del (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale o umanitaria alla locale Commissione territoriale; innanzi alla Commissione K. ha dichiarato di avere conosciuto una ragazza con la quale aveva intrattenuto una relazione all’oscuro del padre di quest’ultima; che la ragazza era rimasta incinta e, di conseguenza, il padre era venuto a conoscenza della relazione; che al terzo mese di gravidanza la ragazza aveva preso delle pillole abortive e, a seguito di complicazioni, era deceduta; che in data (OMISSIS) ha lasciato il suo Paese d’origine giungendo in Italia il 6 novembre 2016; di non potere ritornare in (OMISSIS) perchè si troverebbe in pericolo di morte in quanto teme che il padre della ragazza, che si era rivolto ai miliziani di nome (OMISSIS), lo ucciderebbe. La domanda è stata respinta dalla Commissione, che ha ritenuto che il racconto dell’istante fosse scarsamente circostanziato, altamente contraddittorio nei passaggi fondamentali e incongruente, che la zona di provenienza del ricorrente non fosse connotata da un conflitto generalizzato e che non fossero emersi motivi umanitari o un percorso di effettiva integrazione.

Avverso il rigetto K. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Brescia, lamentando che la Commissione abbia erroneamente considerato incongruente e inattendibile il proprio racconto e richiamando la situazione di oggettiva instabilità del (OMISSIS) e la sua soggettiva situazione di vulnerabilità.

2. Con decreto n. 2942 del 28 maggio 2019, il Tribunale ha rigettato il ricorso.

3. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione K.. Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo contesta “violazione di legge e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8 (con riferimento alla mancata cooperazione del giudice nella verifica dei presupposti in fatto per la concessione di una misura di protezione), dei principi in tema di onere della prova, omessa attività istruttoria, contraddittorietà della motivazione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: il Tribunale ha violato i principi in tema di onere della prova, non avendo esaminato la domanda di protezione alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese d’origine del richiedente asilo, informazioni fornite dalla Commissione nazionale agli organi giurisdizionali, comunque avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente lamenta come il Tribunale, a fronte della dimostrazione della credibilità dei fatti narrati, non abbia svolto il proprio dovere di cooperazione. In tal modo non considera che, invece, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente erano “intrinsecamente contraddittorie” e non plausibili e ha così escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in coerenza con l’orientamento di questa Corte secondo cui quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario – per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – un approfondimento istruttorio officioso (v., ex multis, Cass. 15794/2019). Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell’appena citato art. 14, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente nulla aveva allegato sotto lo specifico aspetto e “solo per completezza”, ad abundantiam, ha valutato la situazione del (OMISSIS) (v. al riguardo Cass. 3016/2019, per cui “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda”). Rispetto all’argomento del Tribunale della mancata allegazione, il ricorrente si limita a lamentare il mancato aggiornamento e pertinenza delle informazioni utilizzate dal Tribunale (peraltro aggiornate al 2018), indicando unicamente il rapporto di Amnesty International 2017-2018 relativamente alle milizie di autodifesa (OMISSIS), cui si sarebbe rivolto il padre della ragazza, fatto però ritenuto non credibile dal Tribunale.

b) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o errata applicazione di legge in tema di valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo e della documentazione prodotta, errato o omesso esame e/o interpretazione di elementi decisivi della controversia e/o della documentazione rilevante ai fini della decisione oggetto di discussione tra le parti, contraddittorietà della motivazione e decisione, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”: il Tribunale – che, precisata l’applicabilità della disciplina previgente il D.L. n. 113 del 2018, ha affermato la mancata deduzione di elementi, soggettivi o oggettivi, che possano portare a qualificare il richiedente come persona vulnerabile – non avrebbe considerato che la povertà del Paese di provenienza del richiedente, che si proietta sullo stesso ricorrente, è una condizione di vulnerabilità che può giustificare il riconoscimento di forme di tutela umanitaria; il rimpatrio d’altro canto porrebbe il richiedente in una situazione di pericolo e di estrema difficoltà economica e sociale, “in spregio agli obblighi di solidarietà di fonte nazionale e internazionale”.

Il motivo non può essere accolto. Come ha affermato questa Corte, “la protezione umanitaria tutela situazioni di vulnerabilità anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge e in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente; ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (così Cass. 3681/2019).

c) Il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione e/o errata interpretazione delle norme di diritto e in particolare delle disposizioni di legge sul riconoscimento del diritto alla protezione internazionale o dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per quanto concerne la protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sul riconoscimento della protezione umanitaria e/o protezione per casi speciali, vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”: il Tribunale di Brescia ha errato nel negare a K. la protezione internazionale poichè il ricorrente proviene da un Paese che vive una situazione costellata da violenze di ogni genere, così che il ricorrente, oltre che vittima di persecuzione personale con rischio per la propria vita in relazione alla quale la massima misura di protezione deve essere riconosciuta anche laddove l’agente persecutore non sia soggetto statuale e prescindendo “dalla credibilità del ricorrente”, è esposto a gravi rischi derivanti dall’attuale situazione socio politica esistente in (OMISSIS); il Tribunale ha errato poi a non concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero il permesso di soggiorno per casi speciali di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.L. n. 133 del 2018, sussistendo per il ricorrente il “concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o pene o trattamenti inumani e/o degradanti (peggio ancora, al rischio concreto di morte) in caso di rientro nel Paese d’origine”, avendo il ricorrente iniziato un percorso di integrazione e avendo subito in Libia, paese di transito, trattamenti inumani o degradanti.

Il motivo, che in parte ripropone argomenti già avanzati nei primi due, non può essere accolto:

– si deduce che il riconoscimento dello status di rifugiato prescinde dalla credibilità di quanto narrato dal richiedente, su cui v. supra sub a;

– si ammette che la vicenda del ricorrente è una vicenda privata e al riguardo questa Corte afferma che “le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)” (Cass. 9043/2019);

– si richiama l’attuale situazione socio-politica del (OMISSIS), su cui v. supra sub a;

– per la protezione umanitaria si deduce una situazione di pericolo in caso di rientro in relazione a una vicenda, come si è detto, privata e ritenuta non credibile dal Tribunale; si allude genericamente al percorso di integrazione in Italia (in relazione al quale le sezioni unite hanno precisato che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”, Cass., sez. un., 29459/2019) e a “trattamenti inumani e degradanti” in Libia (se l’esperienza vissuta dal ricorrente nel Paese in cui è transitato riveste indubbiamente significato, v. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la medesima deve essere oggetto di allegazioni specifiche in relazione alla situazione di vulnerabilità).

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

 

 

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