Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19248 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 09/09/2010), n.19248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15763/2009 proposto da:

D.N., in proprio e quale erede di D.L.,

D.C., quale erede di DA.LE., D.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso

lo studio dell’avvocato CALO’ Maurizio, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati TOTINO CARLO, DRAGOGNA SERGIO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE, PISCHEDDA ALFREDO,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BRESSANONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3342/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 04/07/2008; R.G.N. 1422/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

uditi gli avvocati Maurizio CALO’, Luca GRAZIANI per delega

dell’avvocato Michele Costa;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N., C. e D.R. hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., n. 1, avverso la decisione del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2008 con la quale sono stati respinti gli appelli, riuniti in sede di decisione, proposti contro le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano del 21 dicembre 1999 numeri 353 e 354 che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi proposto nei confronti del rigetto di una domanda di retroccesione di fondi oggetto di espropriazione per pubblica utilità e dell’approvazione del nuovo piano urbanistico di (OMISSIS), deducendo l’invalidità della decisione in quanto deliberata da un collegio del quale non faceva parte un consigliere di stato appartenente al gruppo di lingua tedesca in violazione del D.P.R. n. 670 del 1972, art. 93 e del D.P.R. n. 426 del 1984, art. 14.

La provincia autonoma di Bolzano ha resistito con controricorso al quale è allegato il verbale dell’udienza in cui gli appelli proposti dagli attuali ricorrenti sono stati presi in decisione, verbale dal quale risulta che il collegio era anche composto dal consigliere di stato appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, anche se in calce alla decisione impugnata, in relazione è stata chiesta la correzione dell’errore materiale, la composizione del collegio è indicata in modo diverso, senza la partecipazione del consigliere di stato di lingua tedesca.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, ancor prima che infondato, in relazione alla circostanza dedotta e provata dalla provincia controricorrente della partecipazione alla decisione del consigliere di lingua tedesca è inammissibile.

infatti è orientamento costante di queste sezioni unite che l’asserita irregolarità della composizione del collegio del Consiglio di Stato non può essere dedotta con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per difetto di giurisdizione, perchè tale ricorso è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice amministrativo ravvisabile, rispetto ai vizi di costituzione dell’organo giudicante, esclusivamente quando i vizi medesimi si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti che non sia titolare dello status di magistrati del Consiglio (Cass. n. 753/2007, 870/1992, 5465/1977). Conseguentemente è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso nel caso di partecipazione di un primo referendario non relatore senza un provvedimento di chiamata in supplenza di Consigliere assente o impedito (Cass. n. 2476/1982, 973/1998), di mancata astensione di un membro del collegio che avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ. (Cass. n. 9305/1987, 146/2000, 13034/2006).

Poichè non è stato neppure dedotto che alcuno dei componenti del collegio indicato in calce alla decisione, peraltro in modo diverso da quanto risulta dal verbale dell’udienza di discussione, non avesse lo status di consigliere di stato, ma solo che il collegio sarebbe stato composto in modo diverso da quanto previsto dalla legge, il vizio dedotto costituirebbe appunto violazione di legge, ma non un’irregolare composizione del collegio tale da configurare un difetto di giurisdizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della provincia di Bolzano con Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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