Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19248 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4003/2012 R.G. proposto da:

Agenzia del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Ortofrutta Meridionale s.a.s. di G.T. & C.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Vittorio Nardelli,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Cosseria n. 2 presso lo

studio del Dott. Alfredo Placidi, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 17/1/11 depositata il 31 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale SORRENTINO Federico, che ha chiesto accogliersi

il ricorso.

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

CHE:

In relazione al classamento di un opificio di Ortofrutta Meridionale s.a.s., l’Agenzia del territorio impugna per cassazione la sentenza che ha respinto il suo appello circa la rilevanza estimativa delle celle frigorifere presenti nella struttura. Il ricorso denuncia violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, art. 812 c.c., per aver il giudice d’appello escluso le celle frigorifere dal computo della rendita catastale in ragione della loro amovibilità.

Il ricorso è infondato: esso richiama il D.L. n. 44 del 2005, conv. L. n. 88 del 2005, norma interpretativa che, volendo risolvere la vexata quaestio delle turbine, ha stabilito la rilevanza catastale degli elementi costitutivi delle centrali idroelettriche “anche se fisicamente non incorporati al suolo”, ciò che, nella tesi dell’Agenzia, dovrebbe valere per gli elementi costitutivi di qualunque opificio; ciò che, tuttavia, è smentito dalla stretta delimitazione della norma interpretativa (“limitatamente alle centrali elettriche”), la cui ratio riposa nella specifica essenzialità funzionale delle turbine in una centrale elettrica; la norma generale che avrebbe dato fondamento alla tesi dell’Agenzia venne sì emanata (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 540), ma poi abrogata ex tunc (D.L. n. 35 del 2005, art. 4, conv. L. n. 80 del 2005), proprio per lasciar spazio alla norma particolare sulle centrali elettriche, la cui specificità esclude d’altronde un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri opifici (Cass. 7 giugno 2006, n. 13319, Rv. 590378; Corte cost. 20 maggio 2008, n. 162).

Con motivazione non censurata, la sentenza d’appello ha qualificato le celle frigorifere come elementi non stabilmente infissi al suolo (pag. 4); il principio della rilevanza catastale degli impianti fissi, richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, non può trovare quindi applicazione.

Il ricorso deve essere respinto, ma l’obiettiva controvertibilità della fattispecie impone di compensare le spese di questo giudizio.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA