Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16758/2015 proposto da:

B.C., G.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE RIJLI giusta procura

speciale in calce del ricorso;

– ricorrenti –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 837/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il

09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

I contribuenti G.C. e B.C. ricorrono, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 873/7/2014, depositata il 9 maggio 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di rettifica ai fini Iva relativo all’anno (OMISSIS), per omessa fatturazione di imballaggi utilizzati nella vendita.

La CTR, in particolare, nel confermare la sentenza della CTP ha affermato che, giusta disposizione della L. n. 211 del 1984, art. 1, in vigore dal 23.6.1984 che ha modificato della L. n. 171 del 1983, art. 3, il comma 3, nell’ambito del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, e comunque in ogni caso, gli imballaggi devono essere fatturati con valore equivalente a quello di acquisto.

Deve preliminarmente rilevarsi che il mero errore materiale in ordine all’esatta indicazione del numero di ruolo della sentenza impugnata, nell’epigrafe del ricorso, non appare suscettibile di inficiare in alcun modo la validità del ricorso medesimo, atteso che i ricorrenti hanno allegato l’esatta sentenza impugnata onde nessuna incertezza può derivare in ordine alla pronuncia che forma oggetto del ricorso per cassazione dei contribuenti.

Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunziando violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentano la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.

La censura appare destituita di fondamento.

La pur sintetica motivazione consente infatti di comprendere l’iter logico e la ratio decidendi della pronuncia impugnata che, nel richiamare la sentenza di primo grado, non si è limitata ad una generica ed apodittica adesione al percorso decisionale del primo giudice ma ha adeguatamente dato conto delle ragioni della decisione di conferma, fondate sulla ritenuta sussistenza, nel settore ortofrutticolo, dell’obbligo di fatturazione, con indicazione distinta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 21, per recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutta la fase della vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Con il secondo e terzo motivo, che in ragione dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati i contribuenti denunziando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e della L. n. 211 del 1984, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducono la insussistenza di un obbligo fiscale di indicazione separata in fattura del prezzo degli imballaggi e negano, in ogni caso, che da tale inosservanza posa farsi discendere la prova della contestata evasione.

Le censure non appaiono condivisibili.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, il principio generale stabilito in tema di Iva dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12, secondo cui l’imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all’imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui alla L. 5 agosto 1981, n. 441, art. 3, comma 3, la quale impone l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo dell’imballaggi (Cass. 12196/2008; 10961/2009)

Non ha dunque pregio la tesi dei ricorrenti, secondo cui la relativa violazione non avrebbe effetti fiscali e non potrebbe da essa farsi discendere la violazione in materia di Iva.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, legittimamente l’ufficio, in mancanza della fatturazione analitica e distinta degli imballaggi, ha recuperato a tassazione il prezzo dei beni ceduti ma non indicati in fattura, secondo la consueta metodologia di verifica ed accertamento (Cass. 12196/2008).

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i contribuenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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