Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19247 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DORONZO ADRIANA

ORDINANZA
sul ricorso 18055-2016 proposto da:
IREN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPITTA 22, presso lo
studio dell’avvocato GERARD() VINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIOLA ZAMBON;
– ricorrente –

Contro
(,)t_JITAl i A CI

SPA;
– intimata contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NA/i( NAI

PRIWIDLNZA

SOCIAI i’, 8(.1078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio c quale procuratore speciale della SOCI]

DI

CAR1O1 AIZIZZAZ1ONV D11 C1Z1′,DITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A.

Data pubblicazione: 19/07/2018

05870001004, elettivamente domiciliato in RO NI \ VIA CI S\
BECCARLA 29, presso J a sede dell’AVVQCATURA
.

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARI ,A D’Al DISTO,
ANTONINO SGROI, 1,EI,10 NIARITATO, KNIANUNIE

– resistente avverso la sentenza n. 23/2016 della CORTI D’ANI i i .0 di
GENOVA, depositata il 01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORON/0.

rilevalo che:
con sentenza depositata il giorno 1/2/2016, la Corte d’appello di
Genova ha rigettato gli appelli proposti da Iren Mercato s.p.a. e da Iren
s.p.a. contro due diverse sentenze del tribunale che avevano deciso
sulle opposizioni proposte, con separati ricorsi, dalle società contro
avvisi di addebito aventi ad oggetto crediti Inps per contributi dovuti a
titolo di CI GS, CTG() e mobilità, nonché contro il mancato
riconoscimento di sgravi contributivi, accogliendo parzialmente
l’opposizione proposta da iren Nlercato S.p.A. (con conseguente
rideterminazione del credito contributivo e condanna della società al
pagamento di parte delle spese processuali, compensata la restante
parte) d invece rigettando totalmente l’opposizione proposta da ‘Iren
s.pa., con l’integrale compensazione delle spese;
la Corte, a fondamento del decisum, e per quanto qui ancora di
interesse, ha argomentato sulla base della natura delle società, che in
quanto a capitale misto, non possono usufruire delle esenzioni
contributive previste per le imprese industriali degli enti pubblici;

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ROSE, GIUS1′,11 3 1 MATANO, I;,STI’,R ADA VITA SCI PI ANO;

ha escluso la sussistenza dei presupposti per lo sgravio contributivo
,fichiesto ai sensi dell’art. 1, comma 6Z, l,. n. 247/2007,4i -i mancanza
della regolarità contributiva e del possesso del documento unico di
regolarità contributiva;
ha ritenuto che l’accoglimento dell’istanza di sgravio da parte dell’Inps

ottenere quella specifica agevolazione, fermo restando l’accertamento
della regolarità contributiva da verificarsi allorché, tramite i D.M. 10, il
soggetto beneficiano avrebbe proceduto al recupero delle somme
oggetto di sgravi() già accettato dall’lnps; che essendo stato il
pagamento eseguito solo dopo la notifica dell’avviso di addebito la
società versava in una condizione di irregolarità contributiva per la
quale non poteva risorgere il diritto agli sgravi pretesi;
quanto alle somme aggiuntive, la Corte territoriale ha affermato che
esse non potevano essere elise in ragione di un preteso contrasto
interpretativo sul debito contributivo, in quanto conseguenza
automatica del mancato versamento dei contributi, sicché non
sussistevano i presupposti per l’applicazione del comma 13″, art. 116,
l,. n. 38 8/2000, così come non sussistevano i presupposti per
l’applicazione del comma 10″ della norma citata, in mancanza dei
contrastanti orientamenti giurisprudenziali;
infine non poteva applicarsi il comma 15″ del medesimo articolo non
essendo stata soddisfatta la condizione prevista nella norma citata,
ovvero l’adozione di un provvedimento di competenza dei consigli di
amministrazione degli enti impositori, i quali agiscono sulla base di
direttive impartite in sede ministeriale;
la sentenza ha invece accolto l’appello incidentale dell’Inps c
condannato la in S.p..\. al pagamento delle spese del giudizio di primo

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aveva la sola finalità di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per

grado, non ravvisando i presupposti di legge per disporne la
.kompens a zio ne;
contro la sentenza la ken s.p.a. propone ricorso per cassazione,
sostenuto da cinque motivi, cui resiste l’Inps, anche per conto della
società di cartolarizzazione dei crediti, mediante il deposito di procura

quitalia Centro S.p.A. non svolge attività difensiva;
la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata
alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza carnevale
non partecipata;
Consideralo i:he:
1. con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione di un
complesso di norme. (art. 3, digs. CPS 12/8/1947, n. 869, come
successivamente modificato; art. 2 1. n. 1115/1968; art. 1 L. 464/1972 -,
art. 1 L. 164/1975; art. 4 L. 270/1988; art. 22 L. 142/1990; 113 digs.n.
267/2000; art. 35 L. 448/2001; art. 2 D.1,gs. 158/1995; art. 3 D. Lgs.
163/2006; art. 2, d.lgs. n. 333/2003; art. 20 L. 133/200816; art. 2112
cod.civ.; art. 2359 cod.civ.; art. 115 c.p.c.;

,gs. 148/2015, artt. 10-

19-20-46; L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 309; in relazione all’art.
360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.), nonché l’insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod.proc.civ.;
2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della
L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, nonché motivazione illogica
contraddittorio insufficiente;
3. con il terzo motivo si denuncia la violazione e Usa applicazione
dell’art. 116, comma 8, lett. a) e commi 10 e 1 5 L. n. 388/2000, in
relazione all’art. 360, comma i , n. 3, cod.proc.civ., nonché la
motivazione illogica e insufficiente in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.
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stesa in calce alla copia del ricorso notificato;

4. con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione
D.M. 30 gennaik? 2015, in relazionk all’art. 360, coniala 1°, n. 3,
cod.proc.civ., nonché la motivazione illogica e insufficiente, in
relazione all’art. 360, n. 5 cod.proc.civ.;
5. con il quinto motivo la parte si duole della condanna alle spese

motivazione logica ed esaustiva;
6. i primi due motivi sono manifestamente infondati;
la società ricorrente è una società partecipata per una quota da soggetti
pubblici: si tratta pertanto di società a capitale misto;
trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza ormai
costante di questa Corte: secondo cui, in tema di contribuzione
previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per
azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di
attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi
previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità,
non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese
industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura
essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico
in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica
esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto
privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina
derogatoria rispetto a quella propria .dello schema societario, la mera
partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte
dell’ente pubblico (cfr., e:v allis Cass. 20 aprile 2016, n.7981; Cass. 2
,

ottobre 2015, n. 19761; Cass. 29 agosto 2014, n. 18455; Cass.

30

ottobre 2013, n. 24524; Cass. 11 settembre 2013, n. 20818; ( ;ass. 10
marzo 2010, n. 5816; da ultimo, Cass. 4 aprile 2017, n. 8704);

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pronunciata anche per il giudizio di primo grado in mancanza di una

la forma societaria di diritto privato è, per l’ente locale, la modalità di
getstione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall.’4;.nte stesso
in ragione della duttilità dello strumento giuridico, in cui il
perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione
delle regole del diritto privato (Cass. 11 settembre 2013, n. 20818;

la corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente motivato sul
punto – sicché vanno disattese le censure proposte ex art. 360, comma
1°, n. 5, c.p.c. – e le argomentazioni della ricorrente ripropongono
questioni già esaminate e disattese dai precedenti giurisprudenziali
richiamati ai quali, pertanto, va data continuità;
6.1. tale orientamento non può dirsi contraddetto dal d. lgs. 14
settembre 2015 n. 148 recante disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali che aveva abrogato l’art.
3 d.l.C.P.S. 12.8.1947 n. 869; al riguardo si richiamano le precedenti
decisioni di questa Corte (v. Cass. ord. 12 maggio 2016, n. 9816; Cass.
31 dicembre 2015, n. 26202; Cass., 29 dicembre 2015, n. 26016, e
numerose altre, nonché, Cass. n. 8704/2017 e (;ass. 15088/2017);
7. il terzo motivo è manifestamente infondato;
la Corte di merito ha escluso la riduzione delle sanzioni sulla base del
disposto dei commi 10 e 15 dell’art. 116 comma I cit.;
la decisione in tema di sanzioni è conforme alla consolidata
giurisprudenza di questa Corte (v., anche Cass. 5088 del 1995, e Cass.
n. 16093 del 2014; da ultimo, Cass. n. 15088/2017, cit.);
la riduzione delle sanzioni non può farsi discendere dal comma 10
dell’art. 116, in mancanza dei “contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo”, stante la consolidata
giurisprudenza di segno contrario rispetto alle posizioni della società, e
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Cass. 10 dicembre 2013,0. 27513; Cass. 15 gennaio 2016, n. 600);

neppure dal comma 15 del medesimo art. 116, richiedendosi a tal fine
l’integrale pagamento delle conkribuzioni dovute, 14e1 termine fissato.,
dagli enti impositori, condizione che non risulta dedotta (Cass.
26/6/2017, n. 15897; Cass. 27/2/2018, n. 4560);
8. anche il quarto motivo è manifestamente infondato, perché la

d’appello,

che

statuendo

sulla

sussistenza

dell’obbligazione

contributiva a carico della società, ha attestato in modo definitivo che
la stessa versava nella situazione di irregolarità contributiva ostativa, ai
sensi dell’art. 1 comma 1175 l,. n. 296 del 2006, al riconoscimento del
diritto allo sgravio preteso, in ragione del carattere premiale della
normativa sugli sgravi contributivi, non rilevando) in proposito il
riconoscimento) in sede amministrativa del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, attese le peculiari funzioni e finalità cui lo
stesso si riconnette (Cass. 23 giugno 2017, n. 15818; Cass.12 maggio
2016, n. 9816) ;
9. il quinto motivo è inammissibile, dal momento che la Corte
territoriale, nell’accogliere l’appello incidentale dell’Inps, ha fatto piana
applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91
cod.proc.civ., laddove il potere di compensare le spese di lite rientra
nella facoltà discrezionale del giudice di merito ed il suo mancato
esercizio non può essere oggetto di ricorso per cassazione;
la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale
rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia
nell’ipotesi cli soccombenza recipr( ca, sia in quella (prospettata dal

ricorrente) della sussistenza di giusti motivi, ed il giudice non è tenuto
a dare ragione con una espressa motivazione del il incato uso di tale
sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle
spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una
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situazione di irregolarità contributiva è stata ormai accertata dalla Corte

compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto
il profilo dczlla mancanza di., motivazione (Cus. sez. Un.

del ,

15/07/2005, n.14989; 31/03/2006,n. 7607);
M. in definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
non deve adottarsi nessun provvedimento sulle spese in ragione del

di apprezzabile attività difensiva da parte

dell’Inps;
poiché il ricorso

stato notificato in data successiva al 30 gennaio

2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1,
del d.p.r. 115/2002.
P.(l.
1,a Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale non partecipata del 3
luglio 2018

mancato svolgimento

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