Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20788-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAN MARTINO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

R.N., T.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 72/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ricorre per due mezzi illustrati da memoria nei confronti di R.N. e T.A. contro l’ordinanza del 24 marzo 2017 con cui la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel disattendere l’istanza di sospensiva spiegata dalla stessa Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in veste di appellante, aveva condannato la stessa alla sanzione di Euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 283 c.p.c., comma 2, nonchè contro l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. in data 8 giugno 2017, con cui la stessa Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello.

2. R.N. e T.A. non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 283 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata, con cui la Corte d’appello aveva irrogato alla banca appellante la sanzione di 1.500,00 ai sensi del citato art. 283 c.p.c., comma 2, sul rilievo, in breve, che l’istanza di sospensiva non era nè inammissibile nè manifestamente infondata.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione dell’art. 348-bis c.p.c. nonchè parallela violazione degli artt. 2945 e 2935 c.c., censurando l’ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’appello prognosticamente infondato.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. L inammissibile il primo motivo.

Stabilisce il l’art. 283 c.p.c., comma 1, che: “Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o L’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”. Soggiunge il comma 2 della stessa disposizione che: “Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad Euro 250 e non superiore ad Euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”.

E’ dunque palese l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro l’ordinanza che irroga la sanzione, dal momento che essa, non essendo impugnabile ma suscettibile di revoca con la sentenza che definisce il giudizio, non è idonea ad acquistare autorità di giudicato sul diritto in contesa. E’ difatti cosa nota che, a partire da Cass., Sez. Un., 30 luglio 1953, n. 2593, sono ricorribili ai sensi dell’art. 111 Cost. i provvedimenti giurisdizionali che incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi o su status, purchè presentino simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività.

5.2. E’. inammissibile il secondo motivo.

L’art. 348-ter c.p.c., comma 3, in collegamento con il precedente art. 348-bis c.p.c., stabilisce, per quanto qui rileva, che: “Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo “grado può essere proposto, a norma dell’art. 360 c.p.c., ricorso per cassazione”. L’ordinanza di cui all’art. 348-bis c.p.c., dunque, non è ricorribile per cassazione.

Non lo è almeno di regola, dal momento che le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la ricorribilità, con ricorso straordinario, sussiste in caso di ordinanza affetta da vizi processuali suoi propri, come in caso di ordinanza ex artt. 348 bis-ter c.p.c.: i) pronunciata su appello in causa che prevede l’intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 70 c.p.c.; ii) pronunciata su appello contro ordinanza resa all’esito del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss.; pronunciata non già alla prima udienza, bensì successivamente; iv) pronunciata nei riguardi dell’appello principale ma non di quello incidentale, o viceversa (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). E’ inoltre ricorribile per cassazione, con ricorso ordinario, la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè formalmente adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura: ma ciò perchè tale provvedimento è nella sostanza una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito dell’impugnazione.

Certo, non è ricorribile per cassazione l’ordinanza di cui agli artt. 348 bis-ter c.p.c. per supposti vizi di valutazione in ordine alla prognosi effettuata dal giudice d’appello circa la ragionevole probabilità di accoglimento dell’impugnazione: il che è per l’appunto quanto nel caso di specie la ricorrente per cassazione ha denunciato, sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere ogni ragionevole probabilità di accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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