Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 16/09/2020

Cassazione civile sez. II, 16/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 16/09/2020), n.19247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20171/2019 proposto da:

F.M., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO NOVELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2959/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. F.M., cittadino della (OMISSIS), proponeva innanzi al Tribunale di Brescia ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato la Costa d’Avorio per problemi di eredità, in quanto quando nel 2011 aveva richiesto la propria quota di eredità, i fratelli, dei militari, avevano iniziato a minacciarlo e ad aggredirlo e di avere formalizzato due denunce al riguardo. Il ricorrente contestava, preliminarmente, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32, con conseguente nullità assoluta del provvedimento poichè era stato sottoscritto e redatto dal solo presidente; inoltre, l’atto amministrativo risultava viziato per eccesso di potere poichè non risultava che al presidente della Commissione fosse stato attribuito il compito di redazione della decisione e per violazione di legge poichè non risultava attestata la conformità all’originale dell’atto notificato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18; nel merito, il ricorrente lamentava l’assenza di un’effettiva valutazione di quanto argomentato e dedotto innanzi alla Commissione, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e in estremo subordine la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o dell’asilo costituzionale.

2. Con Decreto 27 maggio 2019, n. 2959, il giudice adito rigettava la domanda di protezione internazionale e negava la concessione della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, non ritenendone sussistenti i presupposti. In via preliminare, il Tribunale respingeva le eccezioni di parte ricorrente in merito ai vizi dell’atto amministrativo impugnato, reputando che non assumessero rilevanza poichè in tema di immigrazione la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale, se non ha diretta ripercussione sulla prova della sussistenza del diritto in oggetto, è privo di autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al Tribunale avverso il predetto provvedimento; nel merito, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento allo straniero dello status di rifugiato, non ravvisando alcuno dei motivi di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, nè risultando configurabili atti di persecuzione per tali motivi; il ricorrente, poi, anche ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non era attendibile, essendo il suo racconto incongruo e non plausibile e non sussistendo, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale; quanto alla richiesta di protezione umanitaria, rilevata l’applicazione della normativa previgente il D.L. n. 113 del 2018, il Tribunale ha osservato che la sussistenza dei presupposti deve essere valutata considerando la specifica situazione personale del richiedente (la c.d. situazione di vulnerabilità) e ha concluso per l’assenza, nel caso di specie, di elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva ed escludendo, altresì, la sussistenza dei presupposti per un generico riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.

3. Avverso la decisione del Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione F.M..

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), poichè il ricorrente ha subito delle gravi minacce di morte nel Paese d’origine anche se provenienti da soggetti privati; infatti, la minaccia di danno grave rilevante agli effetti della predetta norma può provenire, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche da soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Il motivo non può essere accolto. Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, “le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc. non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, in presenza di atti di persecuzione (art. 2, lett. e, D.Lgs. cit.), e della protezione sussidiaria, in presenza di serio ed effettivo rischio di subire danno grave in caso di rimpatrio (art. 2, lett. g, D.Lgs. cit.)” (così Cass. 9043/2019). Nè vale il rilievo del ricorrente che la minaccia di danno grave rilevante agli effetti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, può provenire anche da soggetti non statuali se lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o parte di esso non possono o non vogliono offrire protezione: il Tribunale ha infatti puntualizzato che nel caso in esame il richiedente aveva ottenuto tutela dalle forze dell’ordine, in quanto non solo “le denunce erano state accettate”, ma i fratelli avevano anche “ricevuto ordine dalla polizia di pagare al richiedente una rendita mensile di 150 cfa”.

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al rigetto della domanda, proposta in via subordinata, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: il Tribunale non ha concesso la protezione umanitaria sebbene sussistessero, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità del richiedente legate alla vicenda vissuta nel suo Paese d’origine e in Libia.

Il motivo è inammissibile. A fronte dell’affermazione del Tribunale di assenza, nel caso in esame, di elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva (ricavata dalle circostanze enumerate alla p. 7 del provvedimento impugnato), il ricorrente si limita a genericamente richiamare la “sistematica e grave violazione dei diritti umani fondamentali e l’assenza di qualsivoglia forma di efficace protezione da parte degli organi statuali nel Paese d’origine”, la vicenda traumatica vissuta nel Paese d’origine e in Libia, nonchè il percorso di integrazione sociale e lavorativa compiuto in Italia, senza specificamente confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2020

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