Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. un., 09/09/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 09/09/2010), n.19247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7613/2003 proposto da:

P.B., K.E., B.L.,

K.T., S.I., G.M.T.,

H.E., T.J., H.B.,

H.H., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato HOFER Peter, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

dell’avvocato COSTA Michele, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.U.D.E.E., SUDTIROLER JUGENDRING, INTENDENZA

SCOLASTICA TEDESCA, DIREZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TEDESCA

E LADINA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1935/2001 del TRIBUNALE di BOLZANO;

udito l’avvocato Michele COSTA;

udita la relazione della causa svolta nella c.c. del 20/10/2009 dal

Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Pasquale CICCOLO, il quale chiede che le Sezioni unite civili della

Corte dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che B.P. e altri, in epigrafe indicati, con atto di citazione del 28 novembre 2001 hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Bolzano il Sudtiroler Jugendring, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Intendenza scolastica tedesca, la Direzione per la formazione professionale tedesca e ladina chiedendo: a) la condanna del Suidtiroler Jugendring a omettere la pubblicizzazione, la distribuzione e la divulgazione nelle scuole di due opuscoli di informazione sessuale, intitolati “infoboys” e “infogirls”, della cui imminente pubblicazione la stampa aveva dato notizia; b) il divieto per la Provincia autonoma di Bolzano, l’Intendenza scolastica tedesca e la Direzione per la formazione professionale tedesca e ladina di distribuire i predetti opuscoli nelle scuole e nei centri giovanili;

che gli attori hanno dedotto che i comportamenti dei convenuti dei quali chiedevano l’inibizione ledevano i propri diritti soggettivi di genitori a educare i propri figli senza interferenza delle strutture pubbliche;

che il Sudtiroler Jugendring e la Provincia autonoma di Bolzano hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che gli attori hanno chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione per affermare la giurisdizione dell’a.g.o.;

che la Provincia di Bolzano, con controricorso illustrato con memoria, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e che il Procuratore generale concluso negli stessi termini.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che queste sezioni unite, in fattispecie analoga (Cass. n. 2656/2008), hanno già affermato che, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, sostituito dalla L. n. 205 nel 2000, art. 1 (nel testo risultante dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004) spetta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulla domanda di carattere inibitorio consistente nel divieto di impartire lezioni di educazione sessuale agli alunni di una scuola investendo tali domande il potere dell’amministrazione in ordine all’organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico;

che per la stessa ragione è stata affermata (Cass. n. 15614/2006) la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di un genitore che ha contestato la legittimità dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche; che non sono state indicate nè comunque risultano ragioni per discostarsi dall’orientamento indicato.

PQM

La corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti davanti al Tribunale amministrativo regionale di Bolzano. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della Provincia autonoma di Bolzano, con Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA