Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19247 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 19/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2039/2012 R.G. proposto da:

Agenzia del territorio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

SINTER s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Stasi,

elettivamente domiciliata in Roma al viale Regina Margherita n. 262

presso lo studio dell’Avv. Luigi Marsico, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 497/25/10 depositata il 23 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

CHE:

Circa l’atto di variazione della rendita catastale di un’unità immobiliare in Foggia di proprietà di SINTER s.r.l., l’Agenzia del territorio impugna per cassazione con due motivi la sentenza che ha respinto il suo appello contro l’annullamento di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, e il secondo omessa motivazione: si duole l’Agenzia che il giudice d’appello abbia immotivatamente dichiarato congrua una rendita equitativamente stimata, inferiore non solo alla rendita determinata dall’ufficio, ma anche a quella proposta dal contribuente nella procedura DOCFA.

I motivi sono infondati: il giudice d’appello ha indicato le fonti della stima di merito (giudicati tributari, atti di conciliazione, verbali di aggiudicazione), accertamento non sindacabile in sede di legittimità, nè limitato dalla proposta di rendita del contribuente (peraltro rettificata dall’ufficio); invero, la proposta di rendita nella procedura DOCFA ex art. 1 d.m. 701/1994 non è atto negoziale che dispone della posizione, ma atto cooperativo che inizia un accertamento (Cass. 15 luglio 2008, n. 19379, Rv. 604239), sicchè essa è sempre emendabile dal contribuente, onde evitare difformità dal principio di capacità contributiva (Cass. 13 febbraio 2015, n. 3001, Rv. 634633).

Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese (distratte giusta istanza di controricorso).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Alessandra Stasi.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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