Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19246 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19246 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 6936-2018 proposto da:
LA COMMARE GASPARE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SILLA 28, presso lo studio dell’avvocato CARMINE
COSENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANGELO VERGA;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;
– intimata avverso la sentenza n. 30321/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/12/2017;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLA RC).
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza n. 30321/2017, questa Corte di cassazione, nel

sentenza di appello che aveva accolto la domanda di Gaspare La
Commare, ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidandole «in curo 4.00,00 per
compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali al
15% ed accessori come per legge»;
che per la correzione di tale sentenza ha proposto ricorso Gaspare
La Commare, rilevando che l’importo di «€ 4.00,00» è
numericamente erroneo in quanto, dopo il punto delle migliaia,
prima della virgola, debbono essere riportate tre cifre e non due, e
chiedendo correggersi l’errore aggiungendo la cifra mancante,
«verosimilmente uno zero» (cfr. pag. 1 del ricorso per correzione di
errore materiale);
che Poste Italiane s.p.a. non ha svolto in questa sede attività
difensiva;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che l’omissione denunciata integra a pieno titolo un errore materiale
emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.,
dipendendo la liquidazione delle spese, specie ove nessuna
particolare peculiarità sia stata rilevata nella motivazione del
provvedimento da correggere al momento dell’individuazione dei

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rigettare il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la

criteri da applicare al riguardo, dall’applicazione di parametri
comunque predeterminati in base alla vigente normativa, onde può
senz’altro correggersi quest’ultimo con l’inserzione della cifra
mancante, avuto riguardo al valore della controversia decisa con la
sentenza qui esaminata ed all’attività svolta dalla parte vittoriosa, in

materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c.
anche dinanzi alla Corte di cassazione (e, in tal caso, ai sensi del
novellato art. 391-bis c.p.c.), l’omessa menzione, nel documento
finale che contiene il provvedimento, del solo importo completo
delle somme oggetto di condanna alle spese (cfr. da ult. Cass. S.U.
n. 6336 del 2018);
che, nella specie, avuto riguardo al valore della controversia (ca. C
39.000,00) e all’attività svolta dalla parte allora controricorrente e
oggi istante per la correzione, il compenso va determinato in C
4.000,00, di talché la correzione del dispositivo può disporsi
mediante integrazione del dato per disguido ivi omesso, consistente
nell’inserimento della cifra «O» prima della virgola che funge da
separatore delle cifre decimali;
che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura della
procedura per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287
ss. e 391-bis, c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 6336 del 2018, cit.);
P. Q. M.
La Corte dispone la correzione del dispositivo della sentenza di
questa Corte n. 30321/2017, mediante inserimento della cifra «0»
prima delle parole «,00 per compensi», ivi contenute.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della
Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

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applicazione del principio di diritto secondo cui integra un errore

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.
IL PRESIDENTE

I ro Curzio

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