Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19246 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19278-2017 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLIRLA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE IULIIS ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

P.M., G.A., quest’ultimo in proprio ed in qualità

di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della EMMEA SRL

IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO G. LA

LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato FOLGARELLI SANDRO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MENSITIERI EDOARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 202/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. A.L. ricorre per due mezzi nei confronti di Emmea S.r.l. in liquidazione, G.A. e P.M. contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona, nel dichiarare inammissibile l’appello da lui proposto contro sentenza del Tribunale di Pesaro, lo ha condannato al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese di lite del grado, liquidate in Euro 1960,00 per la fase di studio, Euro 1350,00 per la fase introduttiva e Euro 3305,00 per la fase decisoria.

2. Emmmea S.r.l. in liquidazione, G.A. e P.M. resistono con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, in relazione alla liquidazione, in favore di tutte e tre le parti appellate, costituite con i medesimi procuratori e difensori ed aventi medesima posizione processuale, di compenso intero per ciascuna di esse.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, u.p., in relazione alla liquidazione, in favore delle parti appellate, di compenso superiore persino ai parametri massimi previsti dalle vigenti tabelle allegate.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. E’ fondato il primo motivo.

La Corte d’appello di i1ncona, dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.L. nei confronti di Emmea S.r.l. in liquidazione, G.A. e P.M., lo ha condannato al rimborso delle spese di lite liquidate per l’intero in favore di ciascun appellato, nonostante l’unicità della difesa spiegata.

Così facendo, la Corte territoriale ha violato il principio secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2017, n. 25803).

5.2. E’ fondato il secondo motivo.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30286).

Ora, non è controverso che la Corte territoriale, nell’effettuare la liquidazione delle spese di lite, si sia apprezzabilmente discostata dai parametri medi (mentre i controricorrenti sostengono che la Corte d’appello non avrebbe superato i massimi in relazione a tutte e tre le voci), in assenza di qualunque specificazione dei criteri di liquidazione adottati.

6. La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che, nel provvedere alla liquidazione delle spese di lite, anche di questo giudizio di legittimità, si atterrà ai principi dianzi indicati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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