Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19246 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. II, 07/07/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22255/2016 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO

75, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CARIGNOLA;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato FLORA DE CARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMOLO DE MATTEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2582/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La presente causa riguarda la divisione di un immobile fra i comproprietari C.F. e C.M.A.. Il primo ha convenuto in giudizio la seconda, chiedendo, oltre allo scioglimento della comunione, il pagamento di una indennità, essendo la convenuta al possesso esclusivo dell’immobile comune.

La convenuta si è costituita e, per quanto interessa in questa sede, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la conservazione e i miglioramenti apportati alla cosa comune.

Nel giudizio di primo grado le parti hanno raggiunto un accordo per la divisione, con l’assegnazione della cosa alla convenuta, dietro addebito dell’eccedenza.

Il Tribunale ha poi rigettato le domande obbligatorie dei compartecipi per i contrapposti crediti dipendenti dalla comunione.

C.M.A. ha proposto appello, con il quale ha invocato, sui fatti costitutivi della propria domanda, il principio di non contestazione.

La corte d’appello non ha recepito tale rilievo, evidenziando che le spese furono contestate dall’attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; ha negato il diritto della convenuta al rimborso sia delle spese di conservazione, sia dei miglioramenti. Quanto alle spese di conservazione perchè ha riscontrato la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 1110 c.c.; quanto ai miglioramenti, argomentando che il comproprietario non ha diritto al rimborso della spesa, ma all’aumento di valore conseguito dalla cosa in dipendenza delle opere, previa specifica dimostrazione del detto aumento, che nella specie non era stato dato.

Per la cassazione della sentenza C.M.A. propone ricorso affidato a due motivi.

C.F. resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia la non corretta applicazione, da parte della Corte d’appello, del principio di non contestazione.

Si rimprovera alla Corte d’appello di avere ritenuto rituale una contestazione non tempestiva, in quanto avanzata per la prima volta con la prima memoria e ex art. 183 c.p.c..

Con secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si censura la decisione nella parte in cui sono identificati i presupposti del diritto del coerede comproprietario al rimborso delle spese sostenute per l’immobile comune. Tale diritto del comproprietario, secondo consolidati principi di giurisprudenza, trae la sua giustificazione in un mandato tacito o nella gestione di affari altrui. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

La mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati è ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c. (Cass. n. 31402/2019; n. 26859/2013).

Nello stesso tempo deve però rimarcarsi che, nella memoria di parte, richiamata e trascritta dalla Corte d’appello, la contestazione era così formulata: “le asserite spese vengono, pertanto, del tutto respinte in quanto non documentate e/o non dovute”. Questa Corte ha chiarito che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020). Ma soprattutto questa Corte ha chiarito che il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici, sottesi alle domande ed eccezioni (Cass. n. 6172/2020).

Ebbene i fatti storici, sottesi alla domanda della convenuta, di rimborso delle spese sostenute per la conservazione e i miglioramenti della cosa comune, si identificavano nell’esecuzione delle opere e nella misura della spesa.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda non già per non avere ritenuto raggiunta la prova dei fatti, ma perchè ha ritenuto gli stessi fatti inidonei a giustificare il diritto al rimborso: quanto alle spese per la conservazione perchè non c’era stata una preventiva delibera, nè era stata data prova della trascuranza del comproprietario; quanto ai miglioramenti, perchè, supposta la regola che il diritto al rimborso ha ad oggetto non la spesa, ma l’aumento di valore, la compartecipe non aveva dato prova della consistenza delle migliorie.

La Corte d’appello di Milano ha interamente confermato tali valutazioni.

Pertanto, la ratio della sentenza impugnata, al pari della sentenza di primo grado, non è tanto nel difetto di prova dl “fatto”, ma riflette una presa di posizione in diritto sui presupposti del rimborso. Senonchè le premesse in diritto da cui muove la sentenza impugnata, come fondatamente denunciato dalla ricorrente, sono manifestamente errate. Il richiamo all’art. 1110 c.c., è improprio, essendo incontroverso che si discuteva di spese relative a immobile comune nel possesso esclusivo della convenuta, nei cui confronti il comproprietario aveva persino proposto una domanda di condanna al pagamento di una indennità per l’occupazione. In questo caso costituisce principio acquisito che il diritto al rimborso, in favore del compartecipe, è fondato sulla regola del mandato tacito valevole, in genere, per le spese utili o necessarie per la conservazione e il miglioramento dei beni comuni (Cass. n. 9269/2008; n. 5135/2019), del pari evidente l’errore in cui incorre la corte milanese quando afferma, in relazione ai miglioramenti, che il compartecipe non ha diritto al rimborso della spesa, ma all’aumento di valore rispetto a quello che l’immobile avrebbe avuto in assenza dell’intervento, previa specifica dimostrazione di tale aumento. Invero è principio acquisito che, nei rapporti fra comproprietari, non è applicabile l’art. 1150 c.c.: il comproprietario, il quale abbia seguito delle migliorie al bene comune da lui posseduto, ha diritto al rimborso pro quota della spesa (debito di valuta), non all’indennità per l’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti (Cass. n. 16206/2013; n. 6982/2009).

Mossa da tale errata prospettiva in diritto, la Corte d’appello ha compiuto una impropria valutazione dei fatti sottesi alla domanda riconvenzionale della convenuta e, di riflesso, non ha neanche considerato nel suo effettivo significato l’atteggiamento processuale mantenuto dall’attore sulla domanda.

Il ricorso, pertanto, nei sensi di cui sopra, deve essere accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, che provvederà a nuovo esame della domanda di rimborso della convenuta C.M.A. e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso; cassa la sentenza; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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