Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19246 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27225/2013 R.G. proposto da:

F.lli Senatore s.n.c. di S.V.B., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Marco Senatore e Marco Pisapia, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cava dei Tirreni

alla piazza De Marinis n. 10, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 435/5/12 depositata il 10 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Fatto

FATTO E DIRITTO

CHE:

In relazione a cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per indebita compensazione nel modello Unico 2005 di crediti d’imposta “carbon fax” e “caro petrolio”, F.LLi Senatore s.n.c. impugna per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello erariale e giudicato fondata la ripresa a tassazione.

Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, non avendo il giudice d’appello dichiarato inammissibile per novità il motivo di gravame circa il duplice utilizzo dei crediti d’imposta (a rimborso nel modello Unico 2004, a compensazione nel modello Unico 2005).

Il ricorso è fondato: a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, l’ufficio finanziario non può dedurre in appello una ragione di pretesa ulteriore a quella indicata nell’atto impositivo, giacchè l’alterazione della causa petendi frustra il diritto di difesa del contribuente (Cass. 7 maggio 2014, n. 9810, Rv. 630680); nella specie, l’Agenzia ha dedotto il fatto dell’istanza di rimborso solo in appello e solo in seguito a migliori verifiche, come essa stessa riconosce (pag. 2-3 di controricorso); lungi dall’integrare mera emendatio libelli, la deduzione costituisce autentica mutatio, tanto da esigere accertamenti specifici (se il rimborso sia stato non solo richiesto, ma anche erogato, ciò che è controverso).

Esaminati i motivi d’appello rispettosi del divieto dei nova, il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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