Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19245 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16751/2015 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI giusta procura speciale in
calce del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1091/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il
23/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La contribuente G.C. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1091/7/2014, depositata il 23 maggio 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica ai fori Iva relativo all’anno (OMISSIS).
La CTR, in particolare, ha affermato che l’appello della contribuente non meritava accoglimento, in quanto le doglianze contenute nell’atto di impugnazione in nulla “scalfivano” le motivazioni in fatto e diritto espresse dai primi giudici e condivise pienamente dalla commissione.
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunziando violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamenta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
La censura è fondata.
La CTR ha infatti respinto l’appello del contribuente senza nulla argomentare, limitandosi ad una mera conferma della sentenza della CTP, senza indicare in alcun modo le ragioni della reiezione dell’impugnazione ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, senza alcuna disamina logico-giuridica dell’atto di appello, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Cass. n. 16736/2007).
Non può inoltre ritenersi che la sentenza sia validamente motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, atteso che, come già evidenziato, la CTR si è limitata alla apodittica conferma della sentenza della CTP, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti ed omettendo di riportare il contenuto, o quanto meno il nucleo essenziale, della sentenza di primo grado, in modo da rendere chiaro il percorso decisionale cui il giudice di appello ha ritenuto di aderire.
Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese ad altra sezione della CTR della Calabria.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016