Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19245 del 21/09/2011

Cassazione civile sez. I, 21/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 21/09/2011), n.19245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24009/2009 proposto da:

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, in

persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

E.A.M.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 114/08 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,

depositato il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Genova ricorrono avverso il decreto del giudice di pace di Genova del 28 luglio 2008 con il quale è stato annullato il decreto di espulsione del cittadino (OMISSIS) E.A.M. emesso dal prefetto di Genova il 12 giugno 2008 perchè non preceduto dalla notifica dell’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale, dopo avere rilevato che la fissazione di novanta ricorsi alla pubblica udienza odierna “a preferenza del rito camerale…. rende oggettivamente impossibile un adeguato intervento da parte del Pubblico ministero, per tal via rischiando di ledere fondamentali principi ordinamentali (art. 11 Cost., comma 2; art. 70 c.p.c., comma 2, art. 379 c.p.c., comma 3 e art. 76 ord. giud.) se pure per nobilissime finalità” ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

La richiesta del p.g. non merita accoglimento.

Quanto alla contestazione della scelta relativa alle modalità di trattazione del presente ricorso nella pubblica udienza invece che in adunanza in camera di consiglio è sufficiente osservare che si tratta di scelta insuscettibile di sindacato in sede processuale e comunque non adeguatamente criticata mediante puntuale allegazioni di ragioni per le quali avrebbero dovuto ritenersi sussistenti i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Peraltro non è dato neppure comprendere per quale ragione la trattazione in pubblica udienza di un numero cospicuo di ricorsi renda “impossibile” un adeguato intervento del p.g., non essendo neppure stato dedotta l’intempestività della comunicazione della fissazione dell’udienza che solo avrebbe potuto in astratto giustificare la critica formulata.

Il ricorso, comunque, è ammissibile perchè ritualmente e tempestivamente notificato e depositato e perchè la puntuale formulazione dei motivi, che soddisfa ampiamente l’onere dell’autosufficienza, si conclude con l’indicazione di specifici quesiti di diritto.

2. Il ricorso, che si articola in due motivi diretti a censurare l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 19 e della L. n. 241 del 1990, art. 7, è fondato.

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero perchè, come è stato costantemente affermato (Cass. n. 17253/2005, 2036/2002, 15141 e 14152/2001, 9084/2000) si tratta di organo statuale non legittimato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 bis, che prevede la legittimazione, attiva e passiva, esclusiva del prefetto.

E’ orientamento pacifico che la natura del provvedimento di espulsione amministrativa di un cittadino extracomunitario, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, che è vincolato e da emettere in presenza di circostanze di fatto predeterminate per legge, esclude l’esigenza del contraddittorio in sede amministrativa, potendo lo stesso differirsi in sede giurisdizionale e pertanto, anche per l’esigenza di celerità del procedimento, l’autorità amministrativa non ha l’obbligo di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 7 (Cass. n. 13364/2007, 28858/2005, 15390/2003, 5050 e 16661/2002, 16030, 13874, 12795, 12803, 13459/2001).

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto cassata con rinvio al giudice di pace di Genova in persona di diverso magistrato provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’interno e accoglie il ricorso del prefetto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio al giudice di pace di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2011

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