Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19245 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19245 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 19859-2017 proposto da:
RUSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
VALLEBONA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato
SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GUGLIELMO BURRAGATO, PIETRO ICHINO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 3574/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
C A VALLA RO

che, con sentenza depositata il 30.6.2017, la Corte d’appello di
Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
rigettato l’impugnativa proposta da Giuseppe Russo avverso il
licenziamento disciplinare intimatogli da Banca Monte dei Paschi di
Siena s.p.a.;
che avverso tale pronuncia Giuseppe Russo ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo un motivo di censura;
che Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con
controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 7 St. lav. e 1,1. n.
604/1966, per avere la Corte di merito ritenuto che tanto la
contestazione disciplinare quanto il licenziamento fossero
tempestivi nonostante che la prima fosse stata effettuata a distanza
di quattro mesi dalla conclusione dell’attività ispettiva nell’ambito
della quale erano emerse le infrazioni contestategli (e comunque a
distanza di circa due mesi dalla data dei rapporti redatti a

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RILEVATO IN PATTO

conclusione delle indagini) e il secondo fosse stato intimato dopo
più di due mesi dalla contestazione e dopo quasi due mesi dalle sue
giustificazioni;
che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il
principio secondo cui la violazione di clausole generali o norme

contenuto precettivo, che richiedono di essere concretizzate
dall’interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla
coscienza generale sia di principi tacitamente richiamati dalla
norma, può essere denunciata in sede di legittimità a condizione
che la contestazione contenga una specifica denuncia di incoerenza
del giudizio rispetto agli standard valutativi esistenti nella realtà
sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della
concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il
parametro normativo, essendo quest’ultimo riservato ai giudici di
merito (cfr. da ult. Cass. n. 7426 del 2018);
che, con riguardo alla nozione di tempestività della contestazione
disciplinare e/o del licenziamento, l’anzidetto orientamento è stato
declinato nel senso che l’immediatezza del provvedimento recante
la contestazione disciplinare e di quello di recesso dev’essere intesa
in senso relativo, potendo essa essere compatibile con un intervallo
di tempo più o meno lungo allorché, ad es., l’accertamento e la
valutazione dei fatti richiedano uno spazio temporale
particolarmente lungo ovvero la complessità della struttura
organizzativa dell’impresa sia tale da far ritardare il provvedimento
di recesso, spettando al giudice del merito l’accertamento in
concreto dei presupposti per ritenere giustificato il ritardo (Cass n.
20719 del 2013);

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elastiche, vale a dire di quelle disposizioni di legge di limitato

che, coerentemente con le anzidette premesse, si è costantemente
ritenuto che la denuncia di vizi nell’accertamento della ricorrenza in
concreto degli elementi fattuali che concorrono a fonnare il
presupposto di fatto necessario per l’applicazione di una clausola
generale è incensurabile in cassazione se non nei limiti di cui all’art.

testo vigente ratione tempori s

consente di dedurre in sede di

legittimità solo l’omesso esame circa un fatto controverso e
decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (Cass.
S.U. n. 8053 del 2014);
che gli anzidetti principi costituiscono l’inveramento, nello specifico
ambito delle clausole generali, del canone ermeneutico più generale
secondo cui, mentre il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e
implica necessariamente un problema interpretativo della stessa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione
della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,
sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art.
360 n. 5 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. n. 24155 del 2017);
che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella
confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo
formulato con riguardo ad una presunta violazione e falsa
applicazione delle disposizioni citate nella rubrica, censura il fatto
che la Corte territoriale abbia ritenuto tempestive tanto la
contestazione disciplinare quanto il licenziamento nonostante che
essi fossero intervenuti a distanza, la prima, di due mesi rispetto al

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360 n. 5 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 14324 del 2015), che – nel

completamento dei rapporti ispettivi e, il secondo, a distanza di
circa due mesi dalla prima;
che, al riguardo, va rimarcato come, dovendosi intendere la nozione
di tempestività in senso relativo, il tempo trascorso tra
l’accertamento dell’illecito e la contestazione disciplinare ovvero tra

degli elementi di fatto che concorrono a detetminare la fattispecie
normativa astratta, che dev’essere valutato, per attingere al rango di
circostanza giuridicamente rilevante, in relazione alle ulteriori
circostanze fattuali che connotano la concreta vicenda sub iudice;
che in tal senso va letto l’arresto di Cass. n. 4724 del 2014, che ha
rigettato le doglianze rivolte all’accertamento del giudice di merito
circa la non tempestività di una contestazione disciplinare
(correttamente argomentate, peraltro, in relazione all’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, giusta la formulazione
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. vigente pro tempore) non già perché «il
licenziamento e la contestazione erano tardivi perché il fatto era già
stato accertato da almeno due mesi», come si legge a pag. 5
dell’odierno ricorso per cassazione, ma perché – come si legge nella
motivazione della pronuncia cit. – «il giudice d’appello [aveva] dato
congruamente conto della eccessiva protrazione temporale della
vicenda disciplinare, non giustificata neanche dall’esigenza di attesa
dello svolgimento di un processo penale, non essendo stato
dimostrato che la struttura dell’azienda fosse tale, per le sue
dimensioni e per l’articolazione delle procedure interne in materia
disciplinare, da giustificare l’attesa di tempi tecnici adeguati e
comunque non potendo difficoltà o carenze organizzative

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la contestazione disciplinare e il licenziamento costituisce solo uno

pregiudicare il diritto del lavoratore ad una pronta effettiva difesa,
senza considerare il giusto affidamento del prestatore, nel caso di
ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non
avere rivestito una connotazione “disciplinare”, non essendo
l’esercizio del potere disciplinare un obbligo ma una facoltà»;

deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge
mirandosi, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di
merito, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017);
che, anche a voler riqualificare le doglianze di cui al motivo in
esame sub specie di omesso esame circa un fatto controverso e
decisivo, sulla scorta del principio secondo cui l’erronea
intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla
riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui
all’art. 360 c.p.c. né determina l’inammissibilità del ricorso, se
dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di
vizio denunciato (v. tra le più recenti Cass. n. 4036 del 2014), il
motivo sarebbe comunque inammissibile, risultando per tabulas,
nella specie, che la Corte territoriale ha tenuto ben presente il lasso
di tempo trascorso tra l’accertamento dei fatti e la contestazione e
tra quest’ultima e il licenziamento (cfr. pagg. 13-14 della sentenza
impugnata), sia pure contestualizzandolo in relazione alla
complessità degli accertamenti svolti e delle valutazioni
consequenziali nell’ambito di un’azienda di grandi dimensioni e
dotata di un «ordinamento interno particolainiente garantistico» per
i lavoratori (ibid.);

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che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi
come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che
seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del
ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in
3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in
misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.
SIDENTE
o Curzio

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

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