Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19245 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17316-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato PICCIOLINI

SANDRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS), P.G., S.A.M.,

J.B.C., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1771/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione propone ricorso per un mezzo, nei

confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, nonchè di P.G., S.A.M., J.B.C. e P.M., contro la sentenza del 17 aprile 2017 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ha osservato la Corte territoriale che (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione aveva dichiarato in udienza di non aver notificato l’atto di reclamo alle controparti e che tale omissione non consentiva l’assegnazione di un nuovo termine, peraltro neppure richiesto dalla reclamante.

2. Gli intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui è denunciata: “Falsa applicazione della norma diritto di cui all’art. 18, comma 5, L. fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, censurandosi la sentenza impugnata per il diniego di assegnazione di un termine per la notificazione del reclamo.

Ritenuto che:

4. Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in modalità semplificata.

5. I1 ricorso è inammissibile.

Difatti, è agevole osservare che la sentenza impugnata è sostenuta da una duplice ratio decidendi, giacchè l’assegnazione di un nuovo termine per la notificazione, non effettuata, dell’atto introduttivo del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è stata denegata sia sull’assunto che la assegnazione di tale termine non fosse consentita, sia sulla considerazione che una richiesta in tal senso non era stata neppure effettuata.

Ebbene, tale seconda ratio decidendi, da sola idonea a sostenere la decisione impugnata, non risulta affatto sfiorata dal ricorso, con la conseguenza che la menzionata decisione deve sol per questo rimanere ferma.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che, “in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l’istanza con cui il reclamante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, L. fall. (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), chieda, successivamente allo spirare di quest’ultimo, un nuovo termine per provvedervi, deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di dar corso all’incombente processuale, dovendo operarsi un bilanciamento tra la legittima aspettativa della controparte al consolidamento del provvedimento giudiziario già emesso ed il diritto del reclamante, comunque collegato al principio del giusto processo, ad un giudizio e ad una pronuncia” (Cass. 11 maggio 2017, n. 11541), ragioni cui, nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure accennato.

6. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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