Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19245 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22552/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

TRATOS HV s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Calchetti

Francesca, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giuseppe

Ferrari n. 11 presso lo studio dell’Avv. Alessandra Petti, per

procura in calce a memoria depositata il 6 luglio 2017;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 74/31/12 depositata il 5 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Carbone Enrico.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto accogliersi il

ricorso.

Vista la memoria tardivamente depositata dalla resistente, che ha

chiesto respingersi il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

CHE:

In relazione a cartella di pagamento emessa nei confronti di TRATOS HV s.p.a. a recupero di un credito d’imposta per ricerca scientifica utilizzato in compensazione nell’anno 2005, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione con tre motivi la sentenza che ha respinto l’appello erariale avverso l’annullamento di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 317 del 1991, artt. 1 e 8, L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5, D.M. n. 275 del 1998, art. 6, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 – bis,: pur non contestando i requisiti sostanziali del beneficio fiscale, l’Agenzia delle entrate si duole che il giudice d’appello non abbia rilevato la decadenza conseguente all’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di concessione.

Il primo motivo è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta per ricerca scientifica L. n. 449 del 1997, ex art. 5, può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza D.M. n. 275 del 1998, ex art. 6, per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).

Il secondo motivo di ricorso denuncia ultrapetizione e il terzo violazione di legge, per aver il giudice d’appello dichiarato illegittima la cartella anche in ragione dell’omesso invio degli atti informativi che avrebbero consentito alla società di integrare la dichiarazione.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, poichè il rigetto del primo toglie giuridico interesse alla questione della dichiarazione integrativa.

Il ricorso deve essere respinto, non ostando il diverso esito di un analogo giudizio di legittimità tra le stesse parti, tuttavia anteriore alla recente evoluzione giurisprudenziale (Cass. 11 febbraio 2016, n. 2782).

Nulla sulle spese di questo giudizio, in difetto di attività difensiva dell’intimata (si prescinde ovviamente dalla memoria tardiva); l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 – quater, essendo ammessa alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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