Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19244 del 17/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9785-2017 proposto da:
PASI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BELLA VILLA 66/D,
presso lo studio dell’avvocato TARLI TATIANA, rappresentata e difesa
dall’avvocato SPENA ANGELO;
– ricorrente –
contro
CREDITO ENIILIANO (CREDEM) SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI COLLI
PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato REVELLI FRANCESCA
LUISA, rappresentata e difesa dagli avvocati FERRARI ENRICO, FERRARI
PAOLO;
– controricorrente –
e contro
BANCO DI NAPOLI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 663/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Pasi S.p.A. ricorre per un unico articolato motivo, nei confronti di Credito Emiliano S.p.A., nonchè di Banco di Napoli S.p.A., contro la sentenza del 13 febbraio 2017 con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello da essa proposto avverso la pronuncia di rigetto della domanda da detta società spiegata nei riguardi di Credito Emiliano S.p.A. al fine di ottenere il ristoro della perdita subita per effetto di un investimento nell’acquisto di obbligazioni Lehman 6% LK MX 11 per l’importo di Euro 200.000,00.
2. Credito Emiliano S.p.A. resiste con controricorso e deposita memoria.
Banco di Napoli S.p.A. non spiega difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
3. Il ricorso contiene un unico motivo con cui la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità del contratto) di intermediazione finanziaria avente ad oggetto l’acquisto dei menzionati titoli in quanto mancante della sottoscrizione dell’intermediario.
Ritenuto che:
4. Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
Trova difatti applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: “In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicchè tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898; Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2018, n. 1200; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2018, n. 1653).
Sicchè non sussiste la nullità che, secondo la società ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.
6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019