Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19244 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22382-2015 proposto da:

M.P.G.A., domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI;

– ricorrente –

contro

A.R.S.T. S.P.A., – Azienda Regionale Sarda Trasporti, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1256, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PAOLUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2015 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 197/2014.

 

Fatto

RILEVATO

1. il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro in data 8 luglio 2010 stipulato tra la A.R.S.T. – Azienda Regionale Sarda Trasporti spa (anche A.R.S.T., di seguito) e M.P.G.A., aveva dichiarato la conversione del rapporto a termine in- rapporto a tempo indeterminato e aveva condannato l’Azienda al risarcimento del danno ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 commisurandola a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, adita dalla A.R.S.T. in via principale e in via incidentale dal M., ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimità della clausola di durata e, pur dubitando della perdurante vigenza della L.R. n. 16 del 1974, art. 23 richiamata dal giudice di primo grado, istitutiva dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti come ente dotato di personalità di diritto pubblico, avuto riguardo alla L.R. n. 21 del 2005 che l’aveva trasformata in società per azioni, ha ritenuto che l’invocata conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato era impedita dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore aveva imposto alle società a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

3. la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’A.R.S.T. al pagamento della indennità risarcitoria di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 parametrandola a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla durata del rapporto;

4. avverso questa sentenza M.P.G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale l’A.R.S.T. spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

5. successivamente alla notifica del ricorso il difensore del ricorrente ha dichiarato che il M. era deceduto il (OMISSIS), allegando il certifioto di morte, e che intendeva rinunciare al ricorso per cassazione; a rinuncia è stata notificata al difensore del controricorrente;

sintesi dei motivi del ricorso.

6. con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 e della L.R. 7 dicembre 2005 n. 21, violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost. – violazione della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3, illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3″;

7. con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche con riferimento a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 6 la connessa violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25;

8. con il terzo motivo è denunciata la “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299, anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, nonchè conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001) nella parte in cui viene negata la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato;

9. con il quarto motivo è denunciata la violazione del principio di effettività del risarcimento del danno, la conseguente a falsa applicazione delle L. n. 183 del 2010, art. 32, anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, il vizio di motivazione e conseguente violazione degli artt. 1218,1219,1223,1224,1225 e 1226 c.c.;

10. come evidenziato nel punto 5 di questa sentenza il difensore del M., dopo avere dichiarato quest’ultimo è deceduto in data (OMISSIS), ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso;

11. nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (ex multis Cass. S.0 n. 9692/2013) nè ai fini della interruzione del processo, nè, tampoco, per escludere la ultrattività del mandato;

12. la rinuncia al ricorso, manifestata dal difensore del defunto M., in virtù della procura speciale che ricomprendeva anche la “facoltà di rinunciare”: agli atti del giudizio e ad accettare rinuncia”, rinuncia notificata alla controricorrente e non richiedente l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali determina l’estinzione del giudizio;

13. la rinuncia al ricorso preclude l’esame di inammissibilità (“recte” improcedibilità) del ricorso formulata dalla controricorrente sul rilievo che il ricorso e la procura, notificati tramite PEC, non sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore;

14. nondimeno, il Collegio reputa necessario soffermarsi sulla questione di particolare importanza, posta dalla controricorrente, e di utilizzare il potere, che l’art. 363 c.p.c., assegna alla Corte di Cassazione, di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge; ciò che la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso non impedisce (Cass. S.U. n. 30008/2019, Cass. S.U 22438/2018; Cass. S.U. 19051/2010);

15. dagli atti depositati si ricava che il ricorso è originato in formato digitale; soltanto la procura speciale alle liti è sottoscritta con firma autografa, mentre il primo non reca alcuna sottoscrizione; entrambi gli atti sono stati notificati, unitamente alla relazione di notifica, a mezzo posta elettronica certificata;

16. si ricava dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata che ad esso sono allegati un file allegato denominato “ricorso in Cassazione (OMISSIS) (278 Kb)”, un file denominato “(OMISSIS) (276 Kb)”, un file denominato “(OMISSIS) (47 Kb)”, un file denominato “(OMISSIS) (45 Kb), “relata a mezzo pec M. (OMISSIS) (78 Kb)”, relata a mezzo pec M. (OMISSIS) (76 Kb)”

17. l’estensione dei file allegati al messaggio p.e.c. indica l’avvenuta autenticazione con firma digitale CAdES (-.p7m”) e PAdES (-.pdf), entrambe ammesse e equivalenti anche quanto alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5 e art. 9.9 bis, commi 2 e 4 citato D. Dirig. (Cass. S.U. n. 11125/2020; Cass. S.U. n. 10266/2018; Cass. 30927/2018; Cass. 19434/2019);

18. tutto ciò conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l’originale del ricorso non recasse sottoscrizione autografa, la sua provenienza dal difensore munito di procura risultando comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede (Cass. S.U. n. 11125/2020; Cass. n. 7443/2017; Cass. n. 18491/2013; Cass. 21326/2006) sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica;

19. il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telmatico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’improcedibilità del ricorso in quanto la controricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all’originale notificatole a mezzo p.e.c. (Cass. S.U. n. 8312/2019; Cass. S.U. n. 22438/2018);

20. le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione del comportamento processuale delle parti;

21. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;

22. in tema di impugnazioni, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex multis Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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