Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19244 del 09/09/2010
Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.C. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LOJODICE OSCAR,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il
08/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.02.2008 T.C. adiva la Corte di appello di Lecce chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 25.09 – 8.10.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda, condannando l’istante al pagamento delle spese processuali. Avverso questo decreto il T. ha proposto ricorso per Cassazione e depositato memoria. L’Amministrazione della Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il T. denunzia, “Violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, CEDU e dell’art. 111 Cost., in ordine ai criteri per la determinazione della ragionevole durata , nonche’ degli artt. 34 e 35 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, il ricorso e’ inammissibile per mancanza del quesito di diritto nonche’ relativamente ai dedotti vizi motivazionali, del momento di sintesi riassuntiva dei rilievi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; conf., ex multis, Cass. 200804309, 200808897; cfr anche Cass. 201007119).
Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del soccombente T. e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il T. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 600,00.
Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010