Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19244 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16898/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

PROENG s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manlio Maglio e

Simonetta De Sanctis Mangelli, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultima in Roma alla via Tommaso Salvini n. 55, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 117/2/12 depositata il 31 maggio 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto accogliersi il

ricorso;

Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste per

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

In relazione a cartella di pagamento emessa contro PROENG s.r.l. a recupero di un credito d’imposta per ricerca scientifica, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l’appello avverso l’annullamento di primo grado.

Il ricorso denuncia violazione della L. n. 317 del 1991, artt. 1 e 8 L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5, D.M. n. 275 del 1998, art. 6, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, (primo motivo) nonchè vizio motivazionale (secondo motivo): pur non contestando i requisiti sostanziali del beneficio fiscale, l’Agenzia si duole che il giudice d’appello non abbia rilevato la decadenza conseguente all’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno di concessione (2005) e che abbia viceversa riconosciuto effetto sanante a una dichiarazione integrativa tardivamente presentata.

Il ricorso è infondato: sviluppando le indicazioni delle Sezioni Unite circa la non estensibilità delle decadenze tributarie dalla fase amministrativa alla giudiziaria (Cass., sez. un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757), s’è acquisito che il credito d’imposta per ricerca scientifica L. n. 449 del 1997, ex art. 5 può essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa erariale dal contribuente pur incorso nella decadenza D.M. n. 275 del 1998, ex art. 6 per omessa indicazione nella pertinente dichiarazione dei redditi o in tempestiva dichiarazione integrativa, semprechè del beneficio siano provati o incontestati i requisiti sostanziali (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26550; Cass. 6 aprile 2017, n. 9004).

La novità della soluzione impone di compensare le spese; l’Agenzia delle entrate non deve versare l’importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo ammessa alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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