Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16677/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo, nei confronti di A.D., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata 113/02/15, depositata il 27 gennaio 2015, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, che aveva annullato il provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12.

La CIR, in particolare, affermava l’illegittimità del diniego in quanto, in materia di condono fiscale la sostituzione dell’obbligazione tributaria originaria con quella derivante dall’adesione al condono deriva dalla stessa presentazione dell’istanza di definizione ed ha carattere definitivo, purchè seguita dal versamento delle prime rate, salva la facoltà per l’Amministrazione di procedere al recupero delle rate successive alla prima rimaste non pagate.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunziando la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, censura la statuizione della CTR per aver ritenuto valido il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, richiesto dal contribuente, pur in presenza di un pagamento parziale.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (ex multis Cass. 20746/2010).

La sentenza impugnata va dunque cassata e, considerato che non è necessario effettuare ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con la reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Considerato l’esito delle fasi di merito sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle relative spese. Il contribuente va invece condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna il contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA