Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19243 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 12732-2017 proposto da:
MICOZZI EDMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
SALERNI, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE PUCCI;

– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo STUDIO
LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli
avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO FAVALLI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 162/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 16/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALI ARO.

che, con sentenza depositata il 16.3.2017, la Corte d’appello
dell’Aquila ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva
dichiarato improcedibile l’opposizione avverso l’ordinanza ex art. 1,
comma 49, 1. n. 92/2012, con cui lo stesso giudice, in fase
sommaria, aveva rigettato l’impugnativa proposta da Edmondo
Micozzi avverso il licenziamento intimatogli da UnipolSAI
Assicurazioni s.p.a.;
che avverso tale pronuncia Edmondo Micozzi ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che UnipolSAI Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione
degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1, commi 52-57,
1. n. 92/2012, dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 12 prel. c.c. per avere la
Corte di merito ritenuto che la mancata notifica del ricorso in
opposizione avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria del
rito speciale per i licenziamenti introdotto dall’art. 1, commi 48 ss.,
1. n. 92/2012, comportasse l’improcedibilità dell’opposizione;

2

RILEVATO IN FATTO

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in caso di
mancata notifica dell’opposizione ex art. 1, comma 51, 1. n.
92/2012, trova applicazione, per identità di

ratio, il principio

proprio del rito del lavoro secondo il quale l’appello, pur
tempestivamente depositato, è improcedibile ove ne sia stata

dell’udienza, senza che il giudice possa concedere la rimessione in
tetinini, trattandosi di fase di natura eventuale, volta a confermare o
modificare un precedente provvedimento giudiziario, idoneo al
giudicato anche se emesso all’esito di una fase a cognizione
semplificata, cui corrisponde l’interesse delle parti ad ottenere la
stabilizzazione entro tempi prefissati, certi e ragionevolmente brevi,
in coerenza con l’interesse dell’ordinamento alla certezza dei
rapporti giuridici (Cass. n. 17325 del 2016);
che la Corte di merito ha deciso conformemente al superiore
principio di diritto, successivamente ribadito da Cass. nn. 9142 e
12874 del 2018, né il motivo di censura prospetta elementi idonei a
mutare l’orientamento già consolidatosi, limitandosi a reiterare
profili sostanzialmente già scrutinati da Cass. n. 17325 del 2016,
cit.;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis,
n. 1, c.p.c. (v. in tal senso Cass. S.U. n. 7155 del 2017),
provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di
legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del
ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso;

3

omessa la notificazione unitamente al decreto di fissazione

,..•
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità., che si liquidano in
C 3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in
misura pari al 15% e accessori di legge.

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.
IL PRESIDENTE
i/

Pietr.Curzio

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

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