Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9419-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BROFFERIO, 6, presso lo studio dell’avvocato BELLEI STEFANIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FIORE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

C.A., C.S., C.F., C.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO D’ITALIA 11, presso lo

studio dell’avvocato CARINI GIACOMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato COCCHI GIAN PIETRO;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO A.C. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 268/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. propone ricorso per

un mezzo, nei confronti di C.A., C.S., C.V., C.F. e C.R. nonchè del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., contro la sentenza del 24 gennaio 2017 con cui la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da C.A., C.S. e C.V., nonchè da C.F. e C.R., quali eredi di C.A., nella loro qualità di fideiussori di A.C. S.r.l., poi fallita, ha dichiarato l’insussistenza di qualsiasi debito di detta società nei confronti della banca e per l’effetto respinto l’appello incidentale e la domanda riconvenzionale proposte dalla medesima banca nei confronti dei menzionati fideiussori, dichiarando l’improcedibilità della stessa domanda nei riguardi di A.C. S.r.l. e regolando le spese di lite.

2. C.A., C.S., C.V., C.F. e C.R. resistono con controricorso, mentre non spiega difese il Fallimento intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,165 e 169 c.p.c. e degli artt. 74 e 77 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver dato atto del mancato rinvenimento, al momento della decisione, della produzione operata dalla banca, senza disporne la ricerca o la ricostruzione.

Ritenuto che:

4. Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile sotto una pluralità di profili.

5.1. Ha evidenziato la Corte territoriale, a pagina 9 della propria sentenza, “che al momento della decisione non si rinviene in atti la produzione del Monte dei Paschi di Siena, la cui difesa non ha neppure depositato scritti conclusivi”.

La società ricorrente ha sostenuto che l’esame della documentazione pretermessa “avrebbe certamente consentito di pervenire ad urna soluzione differente da quella assunta dalla code territoriale. Invero nella documentazione contenuta nel fascicolo di parve era, tra l’altro, inserita la relazione del CTP della banca, il prof. P.L., il quale contestava analiticamente le conclusioni cui era pervenuto il secondo CTU, evidenziava gli errori tecnici in cui il CM è incorso e prospettava anche l’ipotesi di un saldo creditore. In particolare il CTP scrive che il CTU espone un riepilogo fuorviante in quanto mentre nel primo risultato… sono sommati i saldi di tutti i conti, degli altri due il CTP dimentica di sommare i risultati relativi alle lettere j, k, l e m: sommando in modo corretto avremmo dovuto avere per il secondo risultato “di cui ai tassi c.d. convenzionali con delibera CICR ” -57.782,15 invece di +73.032,39″.

5.2. Ciò detto, è in primo luogo agevole rammentare che la Corte

di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale evidentemente quello in questione, quantunque erroneamente prospettato sotto il profilo della violazione di legge di cui al numero 3 della stessa disposizione, è anche giudice del “fatto processuale” ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa: tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771, tra le tante).

Ora, è cosa nota che la consulenza tecnica di parte possiede il contenuto della mera allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, di guisa che essa può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (ex multis Cass. 8 gennaio 2013, n. 259). Nel caso in esame, tuttavia, ciò che la ricorrente lamenta non è la mancata considerazione di allegazioni difensive tradotte nelle difese scritte difese conclusive che, d’altronde, la sentenza impugnata riferisce non essere state affatto depositate, bensì di una relazione di consulenza tecnica di parte autonomamente depositata. Ma, in simile ipotesi non può che trovare applicazione la regola secondo cui i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell’ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l’adempimento delle formalità previste dagli artt. 74 e 87, disp. art., c.p.c. (p. es. Cass. 18 febbraio 2003, n. 2404).

Va da sè che la censura, pur volta a denunciare un error in procedendo riconducibile alla previsione del numero 4 dell’art. 360 c.p.c., sicchè la Corte di cassazione è giudice del “fatto processi/aie”, è carente alla luce del principio poc’anzi rammentato – del requisito dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato dove e come la relazione di consulenza tecnica di parte sia stata prodotta.

5.3. – Sotto altro profilo, vale osservare che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cass. 26 aprile 2017, n. 10224).

Nel caso in esame, è palese che il giudice di merito abbia considerato volontaria l’assenza della menzionata documentazione, la qual cosa si desume dalla circostanza che la Corte territoriale abbia ritenuto di sottolineare che la banca non aveva neppure depositato scritti conclusivi.

5.4. Inoltre, si deve ricordare che la parte che propone ricorso per cassazione deducendo) la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa – vizio in questo caso consistente nell’omessa considerazione della consulenza tecnica di parte, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (Cass. 9 agosto 2017, n. 19759).

Orbene, finanche il mancato esame di un documento può essere denunciato in Cassazione solo nel caso in cui il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decide;idi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 28 settembre 2016, n. 19150; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25756; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368), neppure essendo quel giudice, che attinga il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

A maggior ragione, non può assumere decisivo rilievo la mera mancata considerazione di un argomento difensivo, quale quello speso dal consulente tecnico di parte, tanto più che la descrizione degli argomenti svolti in detta consulenza tecnica è estremamente sommaria e non è posta a raffronto con il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, sì da consentire di verificare, attraverso la lettura del ricorso, se l’omesso esame dell’argomento difensivo invocato dalla ricorrente fosse in effetti tale da travolgere la ratio decidendi posta a sostegno della decisione adottata.

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti C., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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