Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAUGERI ANTONINO,

MASCALI RAIMONDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il

19/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28.06.2006 B.A. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. L’Amministrazione non si opponeva all’accoglimento parziale del ricorso, salvo che la domanda azionata nel processo presupposto non fosse risultata temeraria. Con decreto del 10.07 – 19.09.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda del B., compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il B. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo da lui introdotto, dinanzi alla Corte dei Conti, con ricorso del 7.07.1977, con cui aveva impugnato il decreto ministeriale di diniego della pensione privilegiata ordinaria da infermita’, consistita in “cirrosi epatica in fase ascitica”, dipendente da causa di servizio;

– che il suddetto processo era stato definito con sentenza depositata il 26.01.2006, di rigetto del ricorso;

– che dall’esame della sentenza della Corte dei Conti, non impugnata, emergeva che il B. aveva introdotto quel giudizio pur essendo consapevole della totale infondatezza della sua pretesa, posto che:

aveva prestato servizio militare di leva dall’ (OMISSIS), periodo nel corso del quale gli era stata diagnosticata cirrosi epatica in seguito ai subiti ricoveri ospedalieri, durante il secondo dei quali aveva dichiarato di soffrire da circa un anno di disturbi al fegato, e dunque da epoca antecedente a suo arruolamento l’esclusione della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio era stata affermata dalla CMO dopo la visita attuata il (OMISSIS) e la diagnosi di “cirrosi epatica in fase ascitica”, sul rilievo anche delle cause che prevalentemente potevano provocarla e del fatto che non era stato in alcun modo dimostrato che l’istante fosse stato esposto per ragioni di servizio a fattori tossici o infettivi il responso di detta Commissione era stato confermato nel 1977 dalla Commissione di seconda istanza il ricorso alla Corte dei Conti era stato contraddistinto da significativa genericita’;

– che, pertanto, era evidente che il giudizio in argomento era stato proposto temerariamente, cioe’ con l’oggettiva prevedibilita’ di rigetto del ricorso per infondatezza, incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo.

Avverso questo decreto il B. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.09.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso notificato il 16.10.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il B. denunzia “Violazione della L. n. 89 del 2000, art. 2 della Convenzione CEDU, art. 6, nonche’ insufficiente motivazione” e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se il diritto all’equa riparazione del danno derivato dalla non ragionevole durata del processo vada riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore della parte soccombente, o comunque della parte le cui istanze sono state rigettate”.

Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., stante la non pertinenza rispetto al decisum del quesito di diritto e la mancanza della sintesi riassuntiva con riguardo al dedotto vizio di motivazione.

Quanto al primo profilo il formulato quesito di diritto non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, dal momento che il rigetto della domanda di equa riparazione non si e’ fondato sull’esito sfavorevole del processo presupposto ma sulla ritenuta originaria consapevolezza da parte del B. della inconsistenza delle tesi da lui sollevate in causa, e, dunque, sulla mancanza di una sua condizione soggettiva di incertezza circa l’esito del processo, impediente il determinarsi di uno stato di disagio e di afflizione da incongruo ritardo di definizione.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il B. al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 500,00.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA