Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 07/07/2021), n.19243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1795-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., MA.AL.MA. e M.M., gli ultimi due

nella qualità di eredi di ME.MA., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIAG. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

POMPA, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO CESARONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1066/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1066/13/14 pubblicata il 27 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da M.L. e Me.Ma. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 43/2/13 con la quale erano stati rigettati i loro ricorsi avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) con i quali era stata accertata ai fini IRPEF una maggiore plusvalenza in relazione ad un terreno ceduto alla società Edward s.r.l. con atto notarile del (OMISSIS) recante un valore dichiarato di Euro 1.100.000,00 poi rettificato ai fini dell’imposta di registro in Euro 1.250.000,00, per cui veniva accertato l’importo realizzato e non dichiarato di Euro 179.447,00 corrispondente alla differenza fra il valore definitivamente accertato di Euro 1.250.000,00 e quello preliminarmente riscontrato di Euro 1.070.553,00;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che il valore ufficialmente dichiarato nell’atto notarile doveva ritenersi veritiero stante la rilevanza del valore stesso, la mancanza di versamenti, e l’assenza di interesse a nascondere il valore essendo il bene trasferito pagato tramite una permuta successivamente non andata a buon fine per l’intervenuto fallimento della società acquirente;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi;

che M.L., Ma.Al.Ma. e M.M., gli ultimi due nella qualità di eredi di Me.Ma. deceduto nelle more del giudizio, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 68, dell’art. 2704, comma 1, degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice dell’appello omesso l’esame delle risultanze istruttorie in atti;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24,57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per essere stati proposti motivi nuovi;

che con il terzo motivo si adduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che con il quarto motivo si lamenta, in subordine, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che va esaminato con precedenza il secondo motivo per motivi di logica giuridica. Il motivo è infondato non avendo la ricorrente prodotto o comunque riportato il ricorso di primo grado e l’atto di appello in modo da consentire la valutazione della denunciata novità della doglianza, e comunque la valutazione di mezzi istruttori non costituirebbe motivo nuovo ma argomentazione difensiva sempre ammissibile;

che il primo motivo è fondato. Riguardo all’incasso del ricavato della vendita in questione, infatti, la ricorrente richiama il contratto di vendita dal quale risulta che il corrispettivo è stato percepito e viene quietanziato, mentre la CTR si limita ad una generica valutazione di verosimiglianza delle affermazioni dei contribuenti, senza valutare che il prezzo incassato corrispondesse effettivamente a quello dichiarato; tale carenza di valutazione rende necessario un approfondimento da parte del giudicè del merito;

che il terzo motivo è infondato in quanto il giudice dell’appello fornisce una motivazione congrua, logica e compiuta più sopra riassunta, pur con la carenza sopra indicata che tuttavia non assurge a motivo di nullità della sentenza, per cui la lamentela della ricorrente è volta al contenuto della sentenza stessa più che alla completezza della motivazione;

che il quarto motivo è assorbito;

che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo, assorbito il quarto; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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