Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19243 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11836/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Parco del Sangro s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 6/9/13 depositata il 14 gennaio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore generale De Renzis Luisa, che ha chiesto accogliersi il

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

– L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza che in accoglimento dell’appello di Parco del Sangro s.r.l. ha annullato il diniego opposto alla società circa il nullaosta di fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

– Il ricorso denuncia violazione della L. n. 11 del 2005, art. 16-bis, comma 11, D.L. n. 97 del 2008, art. 2, comma 1, lett. a, conv. L. n. 129 del 2008, L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 271-279, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2: si duole l’Agenzia che il giudice d’appello abbia ritenuto applicabile all’invio del formulario sugli investimenti nelle aree svantaggiate (“modello FAS”) il termine minimo fissato dallo Statuto del contribuente per gli adempimenti in genere, anzichè il più breve termine previsto per l’adempimento specifico.

– Il ricorso è fondato: il termine minimo per gli adempimenti del contribuente è stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3 con previsione di carattere generale e tuttavia di rango ordinario, quindi inidonea a fungere da parametro di costituzionalità (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 180; Cass. 3 aprile 2012, n. 5324, Rv. 622228), inidonea altresì a legittimare la disapplicazione di una norma ordinaria in deroga (Cass. 6 aprile 2009, n. 8254, Rv. 607951; Cass. 11 aprile 2011, n. 8145, Rv. 617695); nel riferirsi al termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, per gli adempimenti in genere, anzichè al termine speciale di trenta giorni previsto dal D.L. n. 97 del 2008, art. 2 per l’inoltro del “modello FAS”, il giudice d’appello ha disapplicato la norma posteriore derogatoria, così incorrendo in un errore di diritto.

Il giudice di rinvio farà riferimento al termine speciale per verificare se esso sia stato rispettato dall’invio del formulario pur in mancanza della dichiarazione sostitutiva d’atto notorio sulla percezione di aiuti di Stato (mancanza oggetto di questione ritenuta assorbita dal giudice d’appello).

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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