Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19242 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16566/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso.l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO GUIDETTI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, nei confronti della contribuente P.M., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 938/14, depositata il maggio 2014; confermando la sentenza di primi) grado, ha annullato l’avviso di accertamento di maggiore imposta Irpef per l’anno (OMISSIS), relativa ad una plusvalenza realizzata dalla contribuente a seguito della cessione di un terreno edificabile e con destinazione agricola, detenuto alla data del 1 gennaio 2002.

La CTR, in particolare, ha ritenuto che la contribuente si fosse efficacemente avvalsa dell’opzione offerta dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, rideterminando il valore del bene alla data del 1.1.2002 e versando, nei termini, la relativa imposta sostitutiva sul valore come determinato.

Poichè, dunque, il bene era stato successivamente venduto (in ragione della propria quota di 1/2) dalla contribuente ad un corrispettivo inferiore al valore come rideterminato ex art. 7 Legge citata, il giudice di secondo grado ha ritenuto che non fosse ravvisabile una plusvalenza tassabile, con conseguente carenza del presupposto impositivo.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68T.U.I.R., della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, nonchè dell’art. 2697 c.c., lamenta la nullità della sentenza impugnata in quanto nel rogito con il quale veniva ceduto il terreno di proprietà della contribuente mancava ogni riferimento al valore del terreno stabilito nella perizia giurata del 26.11.2002, essendo riportato il solo prezzo convenuto tra le parti, inferiore al valore rivalutato. Richiamava inoltre una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 9109/2012), secondo cui nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi nell’atto di compravendita il valore asseverato, l’Ufficio conserva sempre il potere di accertare se il valore dichiarato corrisponda o meno a quello effettivo.

La doglianza non appare fondata.

Come questa Corte ha già affermato, l’art. 7 attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1 gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 82 T.U.I.R. vecchia formulazione), (Cass. 30729/2011).

La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che:

a) il valore del cespite alla data del 1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%;

b) l’imposta di cui sub a) sia versata entro un determinato termine (Cass. 541 /2015).

Nel caso di specie è pacifico che la contribuente fece redigere apposita perizia giurata di stima ed effettuò il relativo versamento.

Non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell’imponibile, attesa l’assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Non può dunque ritenersi che la mancata indicazione, nel rogito di vendita dell’immobile, del valore del cespite come rideterminato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare la deroga, prevista dalla citata disposizione, al normale criterio di determinazione dell’imponibile.

Non appare inoltre pertinente il richiamo al potere dell’ufficio di discostarsi dal valore indicato nella perizia di stima, atteso che nel caso di specie non è in discussione la congruità di detto valore, ma la stessa applicabilità del procedimento di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, avendo l’ufficio preso in considerazione il valore del cespite alla data di acquisto dello stesso a seguito di successione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 5.600,00 Euro per compensi oltre ad accessori di legge, rimborso spese vivern misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generati in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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