Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19242 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19242 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 11669-2017 proposto da:
CANONICO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ADALBERTO 6, presso lo studio dell’avvocato
GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE;

– intimato avverso la sentenza n. 7046/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 15/11/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLA RC).
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 15.11.2016, la Corte d’appello di

rigettato la domanda di Annunziata Canonico volta a conseguire la
pensione di inabilità civile a far data dalla domanda amministrativa;
che avverso tale pronuncia Annunziata Canonico ha proposto
ricorso per cassazione, dolendosi di violazione e falsa applicazione
degli artt. 421, 437 e 132 c.p.c., 24, 32, 38 e 111 Cost. e 6 CEDU,
nonché di «omessa valutazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5» (così il ricorso, pag.
23) per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data
prova dei requisiti socioeconomici previsti per il conseguimento
della prestazione (nella specie, il possesso di un reddito inferiore alla
soglia di legge);
che l’INPS è rimasto intimato;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto
secondo cui il ricorso per cassazione redatto mediante la tecnica del
c.d. assemblaggio, cioè attraverso la pedissequa riproduzione
dell’intero letterale contenuto degli atti processuali, è da reputarsi
carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c., che non può

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Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva

neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o
dei motivi di ricorso (cfr. da ult. Cass. n. 3385 del 2016, sulla scorta
di Cass. S.U. n. 5698 del 2012);
che la giustificazione di tale principio riposa sulla circostanza che
codesta tecnica espositiva rende il ricorso privo di una corretta ed

della soluzione accolta dal giudice di merito nonché
dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle
ragioni che inducono a considerarlo come tale, addossando in tal
modo a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare
dall’eterogenea pluralità di elementi addotti dal ricorrente quelli
realmente rilevanti ai fini del decidere (Cass. nn. 22185 del 2015,
26277 del 2013);
che l’odierno ricorso è precisamente redatto con la tecnica dianzi
stigmatizzata, risolvendosi, per le prime ventidue pagine, nella
riproduzione letterale degli atti relativi alle pregresse fasi processuali
(ricorso introduttivo, relazione di consulenza tecnica, sentenza di
primo grado, ricorso in appello, relazione di consulenza tecnica
disposta in seconde cure, sentenza di appello), mentre le rimanenti
sette dell’esposizione del motivo contengono doglianze di vario
tenore circa la documentazione ritenuta tardiva dalla Corte
territoriale, le quali, oltre ad essere rapportate a codesta
incomprensibile esposizione dei fatti di causa, sono per di più
sprovviste di pur minimi requisiti di specificità, non evincendosi in
alcun modo quale fosse il reddito in ipotesi attestato dai certificati
di cui si era chiesta la produzione in giudizio e non potendosi
conseguentemente compiere alcun giudizio prognostico circa la loro
effettiva indispensabilità ai fini del decidere, ciò che è invece

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essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica esposizione

necessario al fine di poter ritenere sussistente l’ error in procedendo
denunciato (cfr. Cass. n. 1277 del 2016);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
che nulla va pronunciato sulle spese, non avendo l’INPS svolto
attività difensiva;

ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

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/
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del

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