Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19242 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 17/07/2019), n.19242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Fancesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18553-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 21

SC.C, presso lo studio dell’avvocato CARLETTI GAETANO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARCUCCIO MARCELLO, MARCUCCIO ROSSELLA;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

CURATELA DL FALLIMENTO G.D., AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO

STATO DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 561/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. G.A. propone ricorso per tre mezzi, nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Fallimento G.D., contro la sentenza del 24 maggio 2017 con cui la Corte d’appello di Lecce, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, appellata da Equitalia Sud S.p.A., ha ammesso G.A. al passivo del Fallimento G.D. per il credito di Euro 774.685,00 in chirografo, e non in via ipotecaria, come aveva fatto il primo giudice.

2. Resiste ADER, Agenzia Delle Entrate-Riscossione, quale successore di Equitalia.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 99 L. fall., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 152 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dei principi del giusto processo e x art. 111 Cost., motivazione illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia perchè costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 L. fall., nonchè degli artt. 100 e 105 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia, poichè il curatore fallimentare sarebbe il solo soggetto legittimato a contestare il credito oggetto della domanda di ammissione.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1265 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, motivazione illogica e contraddittoria in relazione all’art. 360, numero 5, stesso codice, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la garanzia ipotecaria sull’erroneo presupposto che la omessa produzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivo avrebbe reso inefficace la garanzia stessa.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma

5. Il ricorso è inammissibile.

Difatti:

-) il primo motivo è inammissibile perchè incomprensibile, giacchè non spiega per quale ragione la tardiva costituzione di Equitalia nel primo grado del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal G. la priverebbe del diritto di proporre appello, dal momento che, anche ad ammettere il verificarsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo “vecchio rito” della decadenza dalla riconvenzionale ed alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ciò non rivestirebbe nel caso di specie alcun rilievo, dal momento che Equitalia, nell’intervenire in detto giudizio, si è limitata a resistere alla domanda di ammissione spiegata dal G., così da risultare legittimata all’appello poichè soccombente all’esito del primo grado del giudizio menzionato;

-) il secondo motivo è inammissibile poichè non replica affatto all’affermazione della Corte territoriale secondo cui Equitalia aveva effettuato un intervento principale ed era pertanto legittimata ad appellare;

-) il terzo motivo è inammissibile poichè muove da un fraintendimento della ratio decidendi adottata dal giudice di merito, il quale non ha affermato “che la omessa produzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivo avrebbe reso inefficace la garanzia stessa” (così a pagina 18 del ricorso), ma viceversa ritenuto che il G. non avesse “provato il proprio credito ai fini dell’ammissione ex art. 101, L. fall., in via privilegiata” (così a pagina 8 della sentenza impugnata).

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.100,00, oltre le spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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