Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19242 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9262/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Latte Sole s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro

Trivoli e Marco Pasquali, elettivamente domiciliata in Roma alla via

Marocco n. 18 presso lo studio “Trivoli & Associati”, per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Roma n.

1006/23/12 depositata il 15 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

La Commissione tributaria di secondo grado di Frosinone confermava in appello l’annullamento di primo grado del diniego di rimborso dell’IRPEG e ILOR per l’anno 1986 opposto dall’Intendenza di finanza a Gala Italia s.p.a. (ora Latte Sole s.p.a.), che tale rimborso aveva chiesto invocando le agevolazioni fiscali decennali per il Mezzogiorno; la sentenza della Commissione tributaria centrale di Roma che ha respinto il ricorso erariale avverso la pronuncia d’appello è impugnata per cassazione dall’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, L. n. 64 del 1986, art. 14, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il secondo denuncia omessa motivazione: l’Agenzia delle entrate censura il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, perchè immotivato e contrario alla regola di riparto dell’onere probatorio.

I motivi sono inammissibili, poichè non colgono la ratio decidendi manifestata dalla Commissione centrale; essa non ha omesso la motivazione, espressamente riferendosi alla non-contestazione dei requisiti di merito delle agevolazioni e ad un atto d’indirizzo dell’Agenzia delle entrate (circ. 3 aprile 2005, n. 1); nè ha violato la regola distributiva dell’onere probatorio riguardo le agevolazioni decennali di che trattasi, esattamente ponendo detto onere a carico del contribuente (Cass. 31 marzo 2008, n. 8219, Rv. 602644), e tuttavia ritenendolo assolto in virtù degli argomenti esposti nella richiamata motivazione.

L’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo ammessa alla prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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