Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16565/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 693/07/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, nei confronti del contribuente A.M. che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 693/07/14, depositata il 26 gennaio 2015, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato il reddito ai fini Irpef del contribuente per l’anno (OMISSIS) in 123.527,00 Euro.

La CTR, in particolare, dato atto di aver deciso in pari data in merito al reddito d’impresa della società AMA Costruzioni sas partecipata dal contribuente, ha provveduto a rideterminare il maggior reddito da partecipazione del contribuente medesimo, in proporzione alla quota di cui questi era titolare.

In Diritto:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunziando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, deduce la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci.

Il motivo appare fondato con assorbimento dell’ulteriore censura. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (v. per tutte S.U. n. 14815 del 2008) che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Ne consegue che il ricorso proposto (come nella specie) solo da uno o alcuni dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Orbene, nel caso di specie risulta che sono stati trattati in modo sostanzialmente unitario, seppure con separati procedimenti, i soli ricorsi della società e dell’ A., mentre al giudizio è sempre rimasto estraneo il socio accomandante I.N., nei cui confronti il cotraddittorio avrebbe dovuto essere ab initio integrato.

Va quindi affermata la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità della sentenza e dell’intero giudizio, con rinvio alla CTP di Caserta, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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