Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 20/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19241 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 19813-2007 proposto da:
CONFEZIONI TRE TORRI SRL, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.I.00213380538, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio
dell’avvocato LAMBARDI DI SAN MINIATO LEOPOLDO,
v

rappresentata e difesa dall’avvocato PIPPI PAOLA;
– ricorrente –

2013

contro

1503

BOCCINI ENZO, SAVOI CARLA;
– intimati –

avverso la

sentenza n.

1145/2006 della CORTE

Data pubblicazione: 20/08/2013

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

.

l’inammissibilità del ricorso.

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 15.2.1999 Enzo Boccini e Carla Savoi convenivano in giudizio, innanzi al

Confezioni tre Torri s.r.1.)per sentirla condannare
all’arretramento della parte di costruzione dalla stessa
realizzata a distanza inferiore a cinque metri dal confine
con il loro appezzamento di terreno, sito in località Pesciatino del Comune di Roccastrada nonché al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva in giudizio
sostenendo che la costruzione, eseguita in ampliamento,
era completamente interrata e non violava le distanze
legali. Espletata C.T.U.,con sentenza 17.4.2004, il Tribunale ordinava alla società Tre Torri di arretrare il
proprio edificio sino alla distanza di cinque metri dal
confine con la proprietà degli attori / oltre al risarcimento
dei danni da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale sentenza la s.r.l. Confezioni Tre Torri proponeva appello cui resistevano il Boccini e la Savoi.
Con sentenza depositata il 23.5.2006 la Corte d’Appello
di Firenze rigettava l’appello e condannava l’appellante
al pagamento delle spese processuali del grado.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora interessa
nel presente giudizio: a) la nuova costruzione seminterrata, pur appoggiata al muro di contenimento, si trovava a

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Tribunale di Grosseto, la s.n.c. Confezioni Tre Torri( poi

metri 1,77 dal confine, in violazione del Reg. Edil. del
Comune di Roccastrada che imponeva di costruire ad almeno 5 metri dal confine o, in alternativa, sul confine;

gali, non trovava applicazione solo in caso di nuova costruzione completamente interrata, ipotesi non ricorrente
nella specie, posto che l’opera in questione emergeva rispetto al suolo su cui era stata costruita, non rilevandone, peraltro, l’altezza rispetto al fondo confinante posto
a dislivello;c) il principio della prevenzione previsto
dall’art. 875 c.c. “non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima
tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima
delle .costruzioni “dal confine”,atteso che,in quest’ultimo
caso, l’obbligo di arretrare la costruzione è assoluto,
come il corrispondente divieto di costruire sul confine,
salvo che una specifica disposizione del regolamento
non consenta espressamente di costruire in aderenza o
in appoggio”; d) nel caso di specie la nuova costruzione
era stata realizzata a distanza dal confine inferiore a
quella legale di cinque metri sicché andava arretrata.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la
Confezioni Tre Torri s.r.l. formulando tre motivi con i
relativi quesiti di diritto. Gli intimati non hanno svolto

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b) il disposto dell’art. 873 c.c., in tema di distanze le-

attività difensiva.
Motivi della decisione
La società ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del

omessa, insufficiente motivazione sul punto;
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello
i due terreni confinanti, sul punto della linea di confine,
non erano affatto posti a dislivello ma sullo stesso piano, con la conseguenza che il corpo di fabbrica, realizi
zato in appoggio alla scarpata, risultava completamente
interrato sul lato della linea di confine tra i due fondi
limitrofi, “non solo rispetto al resede Boccini-Savoi ma
anche, dal lato prospiciente il confine medesimo a quello di propria appartenenza” senza che fosse stata creata
alcuna intercapedine;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del
regolamento edilizio del Comune di Roccastrada in relazione al principio di prevenzione di cui all’art. 875 c.c.,
nonché omessa, insufficiente motivazione su tale punto
della controversia; detto principio trovava applicazione
anche in presenza di norma del regolamento urbanistico
locale che consentisse l’edificazione sul confine, laddove la nuova costruzione risultava realizzata sotto il piano di campagna;

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regolamento edilizio del Comune di Roccastrada nonché

3)omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia riguardante il difetto di
un confine certo tra l’edificio della Confezioni Tre Tor-

( pag. 4 della C.T.U.) aveva, infatti, riferito, “come fatto
notorio agli operatori della zona”, la divergenza fra i
confini riportati sulla mappa catastale e lo stato effettivo dei luoghi; ne conseguiva l’impossibilità di individuare l’esatta misura dell’arretramento del fabbricato in
contestazione; su tale rilievo,dedotto con l’atto di appello, la Corte d’Appello aveva omesso ogni pronuncia.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo i principi affermati da questa Corte, il completo interramento di una costruzione, che esclude il rispetto delle distanze legali, va valutato con riferimento
al sedime sul quale la stessa è realizzata e non al piano
di campagna del terreno limitrofo, sia o non sia esso di
proprietà del confinante; peraltro, ai fini dell’osservanza
delle norme in materia di distanze stabilite dagli artt.
873 e segg. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi
“costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobiliazzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o
incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fab-

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ri s.r.l. ed il fondo dei Boccini; al riguardo il C.T.U.

brica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dall’elevazione dell’opera stessa; in
considerazione della finalità di natura pubblicistica

delle distanze legali, il Giudice non ha, inoltre, alcun
margine di accertamento e di valutazione in ordine ai
pregiudizi determinati dalla violazione delle relative disposizioni e,in particolare, alla formazione di eventuali
intercapedini (Cass. n. 11899/2002; n. 2228/2001).
E’ immune, quindi, da vizi logici e giuridici la motivazione della sentenza impugnata,laddove ha affermato che
la nuova costruzione è soggetta alla normativa stabilita
dall’art. 873 c.c.anche quando rimanga a quota inferiore
rispetto al fondo limitrofo se comunque emerge rispetto
al suolo su cui è immobilizzata.
La terza censura è inficiata da genericità, con riferimento agli accertamenti in fatto espletati dal C.T.U., cui la
sentenza impugnata ha fatto riferimento per la determinazione della distanza dal confine richiamando pure il
tipo di frazionamento allegato per l’esatta identificazione del bene trasferito.
Merita,invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso; la Corte territoriale ha, infatti, dato atto che il regolamento edilizio permetteva la costruzione sul confine
e, sulla base di tale presupposto, troverebbe applica-

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perseguite dal legislatore con riferimento alla violazione

zione il principio secondo cui, in tema di distanze legali,
il principio della prevenzione non è applicabile solo se i
regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la ne-

vietando la costruzione sullo stesso; viceversa, ove tali
regolamenti consentano detta facoltà di costruire sul
confine ( in aderenza o in appoggio), come alternativa
all’obbligo di rispettare una determinata distanza da esso, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli artt. 873 e
segg. c.c., con conseguente applicabilità del principio
della prevenzione comportante, per chi edifica per primo
sul fondo contiguo ad altro, la seguente triplice facoltà
alternativa; a) costruire sul confine; b)i costruire con
distacco dal confine, osservando la distanza minima imposta dal codice civile ovvero quella maggiore distanza
stabilita dai regolamenti edilizi locali; c) costruire con
distacco dal confine a distanza inferiore alla metà di
quella prescritta per le costruzioni su fondi finitimi,
salva in tal caso la possibilità per il vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica
fino a quella preesistente, pagando la metà del valore del
muro del vicino, che diventerà comune, e il valore del
suolo occupato per effetto dell’avanzamento della fabbrica( Cass. n. 11899/2002; n. 15382/2000).

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cessità di rispettare determinate distanze dal confine,

La sentenza impugnata,

sul punto, ha disapplicato il

principio esposto, laddove ha ravvisato la violazione
del regolamento edilizio del Comune di Roccastrada che

alternativa,sul confine stesso” in quanto “la nuova costruzione seminterrata, pur appoggiata al muro di contenimento, si trova a 1,77 metri dallo stesso confine”.
Alla stregua di quanto osservato, in accoglimento del
secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Firenze che dovrà provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della ate di Appello di Firenze anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23.5.2013

impone di costruire “ad almeno 5 metri dal confine, o in

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