Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19241 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 11 029-201 7 proposto da:
GI TSOMINO C \ RM 11 ,0 ANTON 10, Attivamente domiciliato in
M

VI A H,. MINIA 342/13, presso lo studio dell’avvocato
RI A GRAZIA SG

rappresentato e difeso dall’avvocato

MASS1MI1 IANO SCUZZARVIJ,A.,

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALI”, 1)11 LA PRI:.\11)1N1,,A
SO( IALI:, 80078750587, n persona del 1)1rettore pro tempore,
\

\RI .\ 29 ,

sede dell’AVVOLVFIRA

dell’Istituto medesimo,

elettivamente domiciliato in Rom \,
presso la

rappresentato e difeso dagli avvocati CI i I I

\ PULLI,

Data pubblicazione: 19/07/2018

MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA
CAPANNOLO;

– resistente avverso la sentenza n. 364/2016 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 27/10/2016;

partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 27.10.2016, la Corte d’appello di
Caltanissetta, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato
la domanda di Carmelo Antonio Gelsomino volta a conseguire
l’indennità di accompagnamento;
che avverso tale pronuncia Carmelo Antonio Gelsomino ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della
sentenza e del procedimento ex artt. 442, 435, 436, 330, 291, 421,
156, 160, 161 e 101 c.p.c. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte di
merito deciso in sua contumacia, nonostante che il ricorso in
appello dell’INPS non gli fosse stato notificato al domicilio eletto in
primo grado, ossia presso la cancelleria del Tribunale di Enna;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce nullità della
sentenza e del procedimento e improcedibilità dell’appello ex artt.

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

435, 279 n. 2 e 101 c.p.c. nonché ex artt. 24 e 111 Cost., per non
avere la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità dell’appello in
quanto non notificato;
che tale ultimo motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai
consolidato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello,

improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo
consentito al giudice – alla stregua di un’interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta
ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2° Cost. – di
assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad
una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. (così Cass. S.U. n.
20604 del 2008; nello stesso senso, Cass. n. 20613 del 2013, 6159
del 2018);
che non risultando, nella specie, che l’appello dell’INPS sia stato
notificato all’odierno ricorrente, la sentenza impugnata, assorbito il
primo motivo, va cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3° c.p.c.,
provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di
legittimità;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata e condanna l’INPS alla rifusione delle
spese delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €

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pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è

2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in
misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.
IL PRESIDENTE
o Curzio

pari a quello dovuto per il ricorso a notina del comma 1-bis dello

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