Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. II, 17/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 17/07/2019), n.19241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11680-2015 proposto da:

TEXIL RENT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati CATALDO GIOSUE’ e DANIELE

MICHELETTA TITA’ e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

M.E., rappresentato e difeso in proprio ex art. 86

c.p.c. e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18.10.2010 Texil Rent Srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2010 emesso dal Tribunale di Mondovì in favore di M.E. per il pagamento della somma di Euro 5.771,54 oltre interessi a titolo di compensi per attività professionale prestata dall’ingiungente in favore dell’ingiunta.

Nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione la Texil Rent Srl eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto l’attività professionale svolta dall’avv. M. era stata diretta in favore di tale Ma.En..

Si costituiva l’opposto resistendo all’opposizione e invocando la conferma del decreto ingiuntivo.

Con sentenza n. 113/2012 il Tribunale rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto e condannando l’opponente alle spese del grado e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Interponeva appello Texil Rent Srl e si costituiva l’appellato per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 668/2015, la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello confermando la decisione di prime cure e condannando l’appellante alle spese del secondo grado. La Corte territoriale valorizzava in particolare la circostanza che Texil Rent Srl avesse saldato una prima parcella in acconto dell’avv. M. ed avesse chiesto al Consiglio dell’Ordine la liquidazione della parcella a saldo presentata dal legale, ritenendo che tali elementi confermassero il conferimento dell’incarico, da parte della società, all’avvocato per assistere il Ma..

Ricorre per la cassazione di detta decisione Texil Rent Srl affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso M.E., il quale ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la ricorrente aveva espressamente negato l’esistenza di un contratto di prestazione d’opera professionale con l’avv. M.. Di conseguenza, costui – ad avviso della ricorrente – aveva l’onere di fornire la prova dell’esistenza del rapporto professionale, che non aveva assolto. Inoltre, la Corte piemontese avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sul fatto che la Texil Rent Srl avesse chiesto al Consiglio dell’Ordine la liquidazione del compenso dovuto all’avv. M., senza considerare che la relativa lettera prodotta da quest’ultimo era stata disconosciuta dalla ricorrente nel corso del giudizio di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta invece la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di inefficacia o nullità del contratto di prestazione d’opera, poichè tutti i documenti allegati in atti del giudizio, ancorchè redatti su carta intestata della società, erano firmati dal Ma., il quale non aveva il potere di rappresentare la società predetta.

Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili in quanto con esse la ricorrente invoca una revisione delle valutazioni di fatto e dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, da ritenere preclusa in questa sede in quanto estranea al giudizio di cassazione (cfr., quanto al riesame del merito, Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Inoltre, va evidenziato che nella fattispecie la Corte territoriale ha ravvisato l’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale tra Texil Rent Srl e l’avv. M., avente ad oggetto l’assistenza da fornire in favore del terzo Ma., valorizzando una serie di elementi che risultano dettagliati alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, e precisamente:

– il fatto che la parcella in acconto fosse stata emessa dal professionista direttamente nei confronti ed a nome della società e non del Ma.;

– il fatto che la società la avesse onorata con proprio assegno bancario;

– la lettera del 22.4.2008 a firma del Ma. con la quale costui, su carta intestata della società, aveva chiesto al professionista di dettagliare le voci della parcella inviata a saldo;

– l’invio da parte dell’avv. M. alla Texil Rent Srl, in riscontro alla nota di cui anzidetto, dell’avviso di parcella e della copia della sentenza che aveva concluso il procedimento penale a carico del Ma.;

– la circostanza che la società avesse chiesto al Consiglio dell’Ordine la liquidazione della parcella a saldo di cui anzidetto.

A fronte della pluralità degli elementi che hanno condotto la Corte torinese, all’esito di giudizio non utilmente censurabile in questa sede, a ritenere sussistente il rapporto professionale tra le parti, va ritenuta infondata la doglianza proposta da Texil Rent Srl, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe basato la propria decisione soltanto sulla circostanza che la società ricorrente avesse presentato al Consiglio dell’Ordine istanza per la liquidazione dei compensi spettanti all’avv. M. a fronte dell’attività da questi svolta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000 di cui Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del totale, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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