Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 07/07/2021), n.19241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27692/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti MAURIZIO

CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE, con domicilio eletto in Roma, via delle

Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell’Avv. SANTERICCI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRANITI MONTEGRAPPA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 720/2015 della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, depositata in data

20 aprile 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 GIUGNO

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente Graniti Montegrappa s.r.l. avverso le intimazioni di pagamento relative agli anni di imposta dal 2007 al 2011, a eccezione di quella n. (OMISSIS), relativa a ruoli emessi dall’INPS, in relazione alla quale veniva declinata la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

2. Ha rilevato il giudice di appello che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, il concessionario deve conservare – ed esibire a richiesta del contribuente – la matrice o la copia della cartella con la relativa relazione di notificazione; nel caso di specie, il concessionario aveva esibito solo i referti di notifica e gli estratti di ruolo in luogo della copia delle cartelle di pagamento, ciò che non riteneva conforme alla citata previsione di legge.

3. Per la cassazione della citata sentenza Equitalia Nord S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi, mentre l’intimata Graniti Montegrappa in liquidazione s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso lamenta:

a) “1 Motivo: con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla produzione delle cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni di pagamento opposte”, deducendo l’erroneità della sentenza, laddove ha escluso che le prodromiche cartelle di pagamento relative alle intimazioni non sarebbero state prodotte, circostanza invece avvenuta con nota depositata in data 9 luglio 2014 nella cancelleria della CTR.

b) “II Motivo: con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2714 e 2718 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso che la produzione a opera dell’agente di riscossione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento (anche in ristampa) non fosse idonea a soddisfare l’onere di esibizione previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4.

2. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

3. Il primo motivo è inammissibile, poichè deduce come fatto controverso tra le parti l’avvenuto deposito delle cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni impugnate, ma nella sostanza allega un errore percettivo del giudice di secondo grado, che di tale deposito non si sarebbe avveduto. In tale contesto, il mezzo di tutela esperibile è la revocazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018) e non già il ricorso per cassazione che lamenti l’omesso esame dei documenti asserita mente prodotti.

4. Il secondo motivo è fondato. In via generale, va osservato che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, posto che l’esibizione dell’originale è dovuta solo in caso di contestazione ad opera della controparte della conformità (Sez. 5, Sentenza n. 11435 del 11/05/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8446 del 27/04/2015). Nella specie, la previsione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, è finalizzata all’esigenza di garantire che, per il quinquennio successivo alla notificazione della cartella esattoriale – avvenuta con le modalità stabilite dal citato articolo, comma 1 – sia possibile esibire, a richiesta del contribuente o dell’amministrazione, la relata di notificazione, in modo da rendere possibile un controllo di regolarità. Rispetto a tale esigenza, non vi è alcuna ragione che l’agente di riscossione debba esibire necessariamente la copia integrale della cartella esattoriale a suo tempo notificata in originale al contribuente, ben potendo tale finalità essere assolta anche con l’esibizione degli estratti di ruolo, da cui risultino gli estremi della cartella notificata, ovvero di semplici ristampe delle cartelle medesime, circostanze che la ricorrente documenta nel ricorso di aver soddisfatto nella fase di merito. Del tutto diversa, rispetto a tale questione, è quella inerente all’eventuale contestazione del contenuto della notificazione ricevuta dal contribuente ai sensi del cit. art. 26, in relazione alla quale è stata emessa la sentenza di questa Corte n. 18252 del 2013, erroneamente citata nella sentenza impugnata come applicabile alla fattispecie decisa (vedi, peraltro, in senso difforme, la più recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16528, del 22/06/2018).

5. Da tanto consegue che la CTR ha confuso l’onere di esibizione della prova della notificazione (art. 26, comma 4) con l’onere della prova della conoscenza del contenuto della cartella notificata, che è questione del tutto estranea al caso di specie, non risultando affatto allegata dalla contribuente nel giudizio, posto che la contestazione si limitava, secondo quanto riporta la sentenza di appello, a eccepire la nullità delle notificazioni e il difetto di sottoscrizione delle cartelle prodromiche.

6. La sentenza va, pertanto cassata, e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

 

 

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