Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 02/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3677/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Azienda Servizi Sanitari n. (OMISSIS) “Alto Friuli”, rappresentata e

difesa dall’Avv. Vincenzo Sinopoli, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma al viale Angelico n. 38, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 124/8/11 depositata il 22 dicembre 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ATTESO CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l’appello avverso l’accoglimento in primo grado dell’istanza di rimborso dell’IRPEG sulle annualità 2002/2006 formulata dall’Azienda Servizi Sanitari n. (OMISSIS) “Alto Friuli” in riferimento alla spettanza dell’agevolazione prevista per gli enti ospedalieri dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6,L. n. 833 del 1978, art. 14, L.R. FVG n. 12 del 1994, artt. 2, 8 e 9, art. 14 preleggi, per aver il giudice d’appello esteso all’azienda sanitaria un beneficio fiscale previsto specificamente per gli enti ospedalieri.

Il ricorso è fondato: il dimezzamento dell’IRPEG concesso agli enti ospedalieri dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 non può essere applicato estensivamente alle aziende sanitarie, poichè queste svolgono anche attività e funzioni diverse da quelle di detti enti, i quali peraltro hanno mantenuto una loro autonomia come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri (Cass. 4 settembre 2013, n. 20249, Rv. 627686; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1687, Rv. 638735).

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.

Compensate per i gradi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA