Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19241 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 13/07/2017, dep.02/08/2017), n. 19241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3677/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Azienda Servizi Sanitari n. (OMISSIS) “Alto Friuli”, rappresentata e
difesa dall’Avv. Vincenzo Sinopoli, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma al viale Angelico n. 38, per procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 124/8/11 depositata il 22 dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio
2017 dal Consigliere Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ATTESO CHE:
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l’appello avverso l’accoglimento in primo grado dell’istanza di rimborso dell’IRPEG sulle annualità 2002/2006 formulata dall’Azienda Servizi Sanitari n. (OMISSIS) “Alto Friuli” in riferimento alla spettanza dell’agevolazione prevista per gli enti ospedalieri dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.
Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6,L. n. 833 del 1978, art. 14, L.R. FVG n. 12 del 1994, artt. 2, 8 e 9, art. 14 preleggi, per aver il giudice d’appello esteso all’azienda sanitaria un beneficio fiscale previsto specificamente per gli enti ospedalieri.
Il ricorso è fondato: il dimezzamento dell’IRPEG concesso agli enti ospedalieri dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 non può essere applicato estensivamente alle aziende sanitarie, poichè queste svolgono anche attività e funzioni diverse da quelle di detti enti, i quali peraltro hanno mantenuto una loro autonomia come aziende ospedaliere o presidi ospedalieri (Cass. 4 settembre 2013, n. 20249, Rv. 627686; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1687, Rv. 638735).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.
Compensate per i gradi di merito in ragione dello sviluppo processuale, le spese sono regolate per soccombenza quanto al giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione del diniego di rimborso; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017