Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19240 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19240 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 10080-2017 proposto da:
SUPEREMME SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA
FALCONIERI 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
MACCIOTTA;

– ricorrente contro
ABIS SIMONE;

– intimato avverso la sentenza n. 352/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 13/10/2016;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAV ALLA RO
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.10.2016, la Corte d’appello di

accolto la domanda di Simone Abis volta alla declaratoria
d’illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
inidoneità fisica disposta in suo danno da Superemme s.p.a. e aveva
condannato la datrice di lavoro a corrispondergli le retribuzioni
maturate e non percepite;
che avverso tale pronuncia Superemme s.p.a. ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che Simone Abis è rimasto intimato;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito
posto a base della decisione le circostanze non contestate relative
all’assenza, nell’ambito della propria organizzazione produttiva, di
posizioni compatibili con le competenze e lo stato di salute del
lavoratore;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 c.c. e 414 c.p.c. per avere la Corte
territoriale ritenuto che l’onere della prova della insussistenza di
mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore fosse a

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Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva

carico dell’azienda, ancorché il lavoratore medesimo non avesse
allegato l’esistenza di posti disponibili;
che, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia nullità della
sentenza ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito proceduto
all’individuazione di mansioni compatibili con lo stato di salute del

tal senso;
che il primo motivo è manifestamente infondato, essendo
consolidato il principio secondo cui l’onere di contestazione per la
parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro
componente valutativa (cfr. da ult. Cass. n. 30744 del 2017),
inevitabilmente connessa, nella specie, al giudizio circa la congruità
delle mansioni indicate in sentenza rispetto al pregresso bagaglio
professionale del lavoratore e la loro compatibilità con il suo stato
di salute;
che altrettanto deve dirsi con riguardo al secondo motivo,
essendosi chiarito che, in caso di sopravvenuta inidoneità del
lavoratore alle mansioni originarie, l’onere di provare
l’indisponibilità di altre posizioni lavorative compatibili con le
condizioni di salute del lavoratore è a carico del datore di lavoro e
non è condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore,
di posizioni specifiche esistenti in azienda, non essendo egli tenuto
a conoscerle e potendo, in ipotesi, anche essere estranee alla sua
sfera di conoscibilità (cfr. da ult. Cass. n. 18506 del 2017);
che, con riguardo al terzo motivo, un vizio di ultrapetizione può
sussistere solo allorché il giudice, interferendo sul potere
dispositivo delle parti, pronunzi oltre i limiti del petitum e delle
eccezioni hinc inde dedotte ovvero su questioni che non abbiano

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lavoratore, nonostante questi non avesse svolto alcuna domanda in

formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d’ufficio, con
conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da
quello domandato, mentre, al di fuori di tali specifiche previsioni, il
giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di
individuare l’esatta natura dell’azione e di decidere in base ad una

quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una
norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, ciò inerendo
all’obbligo di esatta applicazione della legge (giurisprudenza
consolidata fin da Cass. n. 520 del 1969: cfr., tra le più recenti, Cass.
n. 11455 del 2004);
che, nella specie, la Corte territoriale non si è discostata dal
superiore principio di diritto, essendosi limitata a confermare la
pronuncia di prime cure che, accogliendo parzialmente la domanda,
aveva condannato l’odierna ricorrente a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni maturate nel periodo d’illegittima sospensione dal
lavoro sul presupposto che non fosse stata dimostrata
l’insussistenza di una sua collocazione alternativa, onde il motivo è
manifestamente infondato;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi in punto di
spese per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.

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ricostruzione dei fatti ritualmente acquisiti autonoma rispetto a

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.5.2018.

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