Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19240 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. II, 17/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 17/07/2019), n.19240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3812-2016 proposto da:

CAMPANARO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

V.F. rappresentati e difesi dall’avvocato FABIOLA CAPPARELLI;

– ricorrenti –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata

il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/03/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.F., in proprio, ed il legale rappresentante la srl Campanaro, ebbero a proporre distinti ricorsi in opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall’avv. D.G. in relazione al pagamento del compenso per la attività professionale svolta in favore dei due soggetti ingiunti.

Resistendo il professionista, che aveva in limine rilevata la tardività dell’opposizione, il Tribunale di Castrovillari in composizione collegiale, riunite le due liti sorte a seguito dei distinti ricorsi, ebbe a dichiarare inammissibile l’opposizioni, spiegate separatamente dai due soggetti ingiunti, poichè errato il rito seguito – ricorso ex lege n. 794 del 1942 ed D.P.R. n. 150 del 2011, art. 14 – e l’atto d’opposizione notificato alla controparte ormai scorso il termine per proporre tempestiva opposizione.

Osservava il Collegio silano, sulla scorta di arresto di questa Suprema Corte del 2005, come le circostanze fattuali dedotte in causa – il compenso preteso in causa era stato concordato tra le parti ed era contestata l’esistenza dello stesso rapporto professionale – precludevano il ricorso al rito speciale ex lege n. 794 del 1942 ed D.P.R. n. 150 del 2011, art. 14 sicchè l’opposizione doveva essere introdotta con notifica della citazione nel termine prescritto e, non già, con il mero deposito del ricorso entro detto termine.

Il V., in proprio, e la srl Campanaro hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’avv. D.G. ritualmente evocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal V. e dalla srl Campanaro s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti deducono vizio di nullità ex art. 156 c.p.c., comma 2 dell’ordinanza impugnata poichè corretto il rito speciale, ex D.P.R. n. 150 del 2011, seguito nello svolgere l’opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dal professionista ed il ricorso depositato entro il termine fissato ex art. 641 c.p.c., comma 1.

Con la seconda doglianza i ricorrenti lamentano vizio di nullità del procedimento e dell’ordinanza conclusiva per violazione del disposto D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 4 ossia l’espressa previsione che l’atto introduttivo del giudizio conserva i suoi effetti, anche processuali benchè non proposto nella forma processuale prescritta.

Il primo motivo d’impugnazione appare fondato e comporta l’assorbimento della questione agitata nella seconda censura.

La questione circa la latitudine operativa della normativa speciale in tema di compenso per gli avvocati,portata nella L. n. 794 del 1942 ossia se limitata al solo contrasto circa la quantificazione del compenso dovuto per attività giudiziale da stabilire in forza della tariffa, risulta risolta dall’arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. SU n. 4485/18, Cass. sez. 2 n. 26778/18 -.

E’ stato stabilito che la disciplina speciale, posta dal D.P.R. n. 150 del 2011, art. 14 – richiamata L. n. 794 del 1942, ex art. 28 siccome novellato D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 34, comma 16 – risulta applicabile in ogni contenzioso tra avvocato e cliente circa l’esistenza del diritto al compenso – Cass. sez. 3 n. 4002/16, Cass. sez. 2 n. 5843/17 – e la sua quantificazione, risultando comunque escluso il ricorso al rito ordinario ovvero speciale codicistico ex art. 702 bis c.p.c.

Dunque rettamente i ricorrenti ebbero ad introdurre opposizione avverso i provvedimenti monitori, ottenuti dall’avv. D. nei loro riguardi, con il rito speciale D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14 e di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata e la questione rimessa per il suo esame nel merito al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo procedimento di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Castrovillari in altra composizione per esame del merito ed anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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