Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19240 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 15/09/2020), n.19240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5387-2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROCCO LUIGI CORVAGLIA;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2810/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/07/2013, R.G.N. 301/2012.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 23.7.2013, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di R.L. volta al riconoscimento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;

che avverso tale pronuncia R.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omessa motivazione e omesso esame per avere la Corte di merito deciso il gravame richiamandosi per relationem alle ragioni esposte dal primo giudice e senza considerare i motivi di censura che erano stati rivolti alla sentenza di prime cure;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e omessa motivazione per non avere la Corte territoriale esercitato i propri poteri istruttori ufficiosi disponendo l’audizione sua e del suo datore di lavoro;

che, dato atto che la sentenza impugnata ha valutato come generiche le testimonianze rese in primo grado circa le direttive che il datore di lavoro avrebbe impartito all’odierna ricorrente (della quale è peraltro suocero) e ha riscontrato notevole difformità tra quanto dichiarato dall’odierna ricorrente in sede ispettiva e quanto dichiarato in giudizio, i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione del tenore delle censure rivolte all’impugnata sentenza, e sono entrambi inammissibili, atteso che, pur deducendo (anche) violazioni di legge sostanziale e processuale, pretendono in realtà di veicolare la richiesta di un riesame delle risultanze istruttorie sulla scorta delle quali i giudici di merito hanno ritenuto non provato il rapporto di lavoro agricolo posto a fondamento della richiesta di iscrizione negli elenchi speciali, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’Istituto svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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