Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19240 del 09/09/2010

Cassazione civile sez. I, 09/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 09/09/2010), n.19240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 1, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

07/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GABRIELE DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Palermo, con decreto del 7 giugno 2007, pronunciato su ricorso proposto il giorno 17 ottobre 2006, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare a D.M. la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Il giudizio, introdotto davanti alla Corte dei conti per ottenere la estensione al trattamento di quiescenza degli aumenti retributivi attribuiti al personale in servizio e iniziato con ricorso depositato il 7.8.1998, era stato definito con sentenza del 22.4.2005.

La corte d’appello ha dichiarato interamente compensate le spese del giudizio.

D.M. ha chiesto la cassazione del decreto con ricorso notificato il 15 luglio 2008.

Hanno resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio ed insieme il Ministero dell’economia e delle finanze.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Vi ha chiesto che, accolto il ricorso, la Corte decida la causa nel merito condannando le amministrazioni a pagare la somma di Euro 2.750,00 per essersi il giudizio presupposto protratto, oltre il limite della ragionevole durata di tre anni, per tre anni ed otto mesi ed applicando a tale diversa durata il criterio indennitario seguito dalla recente giurisprudenza di legittimita’.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cassazione del decreto e’ chiesta in base a due motivi.

Il primo denunzia in modo separato vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione e riguarda la misura dell’indennizzo; il secondo denunzia anch’esso separatamente un vizio di violazione di norma sul procedimento ed uno di difetto di motivazione e riguarda la pronuncia sulle spese.

I motivi sono conclusi da quesito.

Il ricorso e’ fondato per le ragioni che seguono.

Il giudizio presupposto, durato sei anni ed otto mesi circa, ha dato luogo davanti alla corte di appello di Palermo a decisioni che, venute all’esame di questa Corte, hanno conosciuto esiti diversi, sia di accoglimento sia di rigetto del ricorso.

Orbene, ritiene il collegio che il primo motivo di questo come degli altri analoghi ricorsi esaminati nella presente occasione contenga una critica adeguata delle ragioni che hanno determinato il giudice di primo grado a individuare in un periodo inferiore, anziche’ in tre anni ed otto mesi, la non ragionevole protrazione del giudizio presupposto.

Il numero, anche elevato, degli attori, non escludeva infatti che il giudizio di primo grado dovesse durare non piu’ di tre anni, visto che la domanda avrebbe potuto essere decisa in base alla dichiarazione di manifesta infondatezza d’una questione di legittimita’ costituzionale, senza percio’ che si fosse dovuto procedere ad attivita’ istruttorie.

Rispetto alla diversa non ragionevole durata di tre anni ed otto mesi, la liquidazione dell’equa riparazione in 2.000,00 Euro non risponde allora ad alcuno dei criteri indennitari che questa Corte impiega.

Il decreto deve dunque essere cassato.

La Corte si puo’ pronunciare nel merito (Cass. 28 ottobre 2009 n. 22873).

La liquidazione in Euro 2.750,00 chiesta dalla ricorrente e’ conforme ad uno dei criteri seguiti ora dalla giurisprudenza di questa Corte (come risulta dalla sentenza appena richiamata).

La domanda e’ dunque accolta con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 2.750,00 con gli interessi legali dalla data in cui la domanda e’ stata proposta.

Le spese giudiziali del doppio grado sono liquidate nel dispositivo.

Quelle del giudizio di primo grado sono distratte in favore dell’avvocato De Paola che ha dichiarato di averle anticipate.

Considerato che la parte aveva richiesto come indennizzo la somma di 13.333,33 Euro e che la domanda e’ stata accolta in misura sensibilmente inferiore, le spese dei due gradi di giudizio si prestano ad essere compensate per due terzi.

La condanna e’ pronunziata in confronto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sola legittimata passiva rispetto alla domanda, avuto riguardo alla data in cui e’ stata proposta e proposta nei suoi soli confronti; le spese del giudizio di cassazione verso il Ministero dell’economia e delle finanze, nei cui confronti il ricorso appare essere stato proposto per motivi di prudenza in ragione della sopravvenuta disposizione dettata con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1224 si possono compensare.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 2.750,00 con gli interessi legali dalla data della domanda; compensa per due terzi le spese del doppio grado e condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento del residuo terzo, liquidando l’intero per il giudizio di merito in Euro 840,00 – di cui 350,00 per diritti e 450,00 per onorari – con distrazione in favore dell’avvocato De Paola, e per il giudizio di cassazione in Euro 600,00 euro, di cui 500,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Dispone che la cancelleria dia le comunicazioni previste dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010

 

 

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