Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1924 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27577-2006 proposto da:

C.G., M.M. (coniugi), elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CURRO’ SALVATORE, giusta procura ad litem in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.C., CE.CO. (coniugi), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell’avvocato

MANNINO SEBASTIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato TRIMARCHI

ROSARIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 333/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

31.3.05, depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che conferma le conclusioni scritte ed inoltre conclude

per l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.G. e M.M. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Messina, non notificata, n. 333 del 2005, che aveva accolto l’appello proposto dagli odierni intimati, F. C. e CE.Co., avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la domanda di questi ultimi tendente ad ottenere l’accesso alla particella 911 del terreno costituito dalla particella (OMISSIS), di proprietà di questi ultimi.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ai fatti esposti, documenti ed approvati dal Tribunale di Messina con la sentenza del 28 maggio-14 luglio 1999. Sostengono i ricorrenti che per effetto dei successivi trasferimenti del terreno in questione e sulla base dell’esame dei relativi contratti e delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune doveva essere esclusa la pretesa.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla “chiesta e non disposta eliminazione da parte dei F.- Ce. degli ostacoli che impediscono la libera circolazione da parte dei C.- M. attorno al loro fabbricato anche per raggiungere il terreno di proprietà”.

3. Resistono con controricorso gli odierni intimati.

4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile perchè notificato alla parte personalmente e non al loro domicilio eletto oltre i termini di decadenza prescritti dall’art. 325 c.p.c.. Infatti la sentenza è stata pubblicata il 20 giugno 2005, mentre la notifica del ricorso fu richiesta il 26 settembre 2006, sicchè il termine per la sua impugnazione, considerati anche i 46 giorni per il periodo feriale, veniva a scadere il 20 settembre 2006.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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