Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1924 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1924 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 15507-2012 proposto da:
BUTERA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LIBORIO PIRRONE BALSAMO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

contro
2017
4066

I.N.A.I L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSYCURAZIOW7
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

Data pubblicazione: 25/01/2018

EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2358/2011 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/01/2012 R.G.N.

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95/2010.

R.G. 15507/2012

RITENUTO
che la Corte d’Appello di Palermo con sentenza 2358/2011 1 in riforma della sentenza
emessa in primo grado, rigettava la domanda proposta da Butera Antonino contro

professionale (ipoacusia) recependo a fondamento della decisione le conclusioni alle
quali era pervenuto il CTU;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Butera Antonino con un
articolato motivo col quale denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 112,
113, 115 e 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione (in relazione
all’articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) sostenendo che il percorso logico e le conclusioni alle
quali era pervenuto il CTU prima, e di conseguenza la corte territoriale, non avevano
tenuto conto di alcuni dati di fatto (ovvero che l’esposizione cronica ai rumori in
ambito lavorativo era durata fino al licenziamento avvenuto il 5 febbraio 2005, che
l’esame audiometrico eseguito il 20 giugno 2005 con il metodo ERA fosse stato
eseguito solo dopo quattro mesi dal licenziamento, e che a quella data non era affetto
da ipertensione arteriosa / né di diabete / né/ faceva uso di farmaci ototossici, non
essendo affetto da patologie renali) ed inoltre che la corte territoriale fosse incorsa nel
vizio di motivazione poiché non aveva tenuto conto delle censure formulate dalla parte
anche se sfornita di consulente tecnico;
che l’Inps ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO
che il ricorso è infondato perché si limita a riproporre censure di merito mentre difetta
pure el-if-et-t-a di autosufficienza poiché non trascrive, per intero o per stralci significativi,
il contenuto della ctu cui si riporta la sentenza, onde consentire a questa Corte di
verificare ex actis la corrispondenza al vero delle censure sollevate;
che,inoltre í il mero richiamo della consulenza tecnica d’ufficio integra per relationem la
motivazione in fatto della sentenza impugnata che la richiami a sostegno
dell’accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 28647/2013; 27687/2011);

l’Inail intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento dell’inabilità da malattia

R.G. 15507/2012

che in ogni caso le conclusioni della ctu recepita dal giudice non possono essere
contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice
contrapposizione ad esse di diverse valutazioni e riproposizione delle questioni di fatto
affrontate in precedenza, perché tali contestazioni si rivelano dirette non già a un
riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una
diversa valutazione delle risultanze processuali; ciò che non rappresenta un elemento
riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice costituisce semplicemente una

(Cass. n. 4511/2010);
che le considerazioni svolte impongono perciò di rigettare il ricorso e di condannare la
parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessive € 1700, di cui € 190 per compensi professionali,
oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017

richiesta di riesame del merito della controversia inammissibile in sede di legittimità

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