Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19239 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16506/2015 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,
presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRANI, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11133/45/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 18/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
Il contribuente M.D. ricorre con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11133/45/14, depositata il 18 dicembre 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per Irpef ed Iva relativa all’anno (OMISSIS) emessa nei suoi confronti.
La CTR, in particolare, premesso che la cartella di pagamento non doveva essere necessariamente preceduta dall’avviso bonario di pagamento, affermava che nel caso di specie non sussisteva nessuna incertezza circa l’irregolarità della dichiarazione in quanto le somme iscritte a ruolo scaturivano da omessi versamenti di somme liquidate dall’Ufficio sulla base di quanto dichiarato dal contribuente.
Affermava inoltre l’infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto, sulla base della documentazione prodotta dal contribuente non risultava possibile evincere la prova che i versamenti parziali avessero avuto ad oggetto proprie le somme richieste in cartella.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dell’art. 24 Cost. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censura la statuizione della CTR per aver ritenuto valida la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in assenza di avviso bonario e senza alcuna preventiva comunicazione di irregolarità.
Il motivo non ha pregio.
Posto che la censura non ha ad oggetto la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’emissione della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, vale a dire l’esistenza di un errore rilevabile “ictu oculi” a seguito di mero riscontro cartolare della dichiarazione presentata, si osserva che in tale ipotesi, come avvenuto nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ben può procedere all’emissione della cartella di pagamento, senza un preventivo atto di accertamento esplicitamente motivato (Cass. 21349/2012).
Con il secondo motivo si denunzia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata prova che i versamenti parziali abbiano avuto ad oggetto le somme richieste in cartella.
Il motivo è inammissibile in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando in effetti che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare la documentazione prodotta dal contribuente, compresi nuovi documenti prodotti in appello.
Tali documenti risultano al contrario presi n esame dal giudice, che, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha peraltro ritenuto inidonea la relativa prova.
PQM
La Corte rigetta il ricorso
Condanna il contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016